Indennità di aeronavigazione cumulabile solo al 50 per cento con l’indennità pensionabile (TAR Lazio n. 3145 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di cumulo stabilito dall’art. 1, comma 2, legge 5 agosto 1978, n. 505 tra le indennità di aeronavigazione e di volo, con relativi supplementi, e l’indennità mensile pensionabile non è venuto meno per effetto del riordino delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia. Le numerose disposizioni sopravvenute che richiamano espressamente quella norma ne confermano la perdurante vigenza e ne escludono l’abrogazione implicita. L’espressione “fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni” non configura un termine finale automatico, ma un onere a carico del legislatore, che richiede un intervento abrogativo espresso o una disciplina del cumulo del tutto incompatibile. La disposizione, lungi dal costituire un divieto, introduce un favor per il personale dei reparti di volo, consentendo il cumulo, sia pure limitato al cinquanta per cento dell’indennità meno favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente, già Commissario della Polizia di Stato e in servizio presso un Reparto Volo, ha agito davanti al TAR per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una retribuzione mensile comprensiva, in misura intera, dell’indennità pensionabile e dell’indennità di aeronavigazione con i relativi supplementi, senza l’abbattimento al cinquanta per cento della voce meno favorevole.
La domanda muoveva dalla tesi secondo cui il d.lgs. n. 95/2017 avrebbe completato la ristrutturazione delle retribuzioni del personale di polizia, facendo venir meno il presupposto temporale del limite di cumulo. In via subordinata, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando la giurisprudenza contraria e la natura di equilibrio finanziario della misura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 2, legge n. 505/1978, secondo cui l’indennità più favorevole è cumulabile in misura intera e l’altra nel limite del cinquanta per cento. La disposizione è stata richiamata dalle norme sopravvenute: l’art. 17 della legge n. 78/1983, l’art. 3, comma 3, legge n. 34/1984 e gli artt. 11 e 44 del d.P.R. n. 395/1995. Da tale richiamo ripetuto il collegio deduce l’esclusione dell’abrogazione implicita.
Il percorso argomentativo valorizza la portata della norma nel sistema. Il principio generale è quello della non cumulabilità delle indennità; la disposizione contestata deroga parzialmente a tale principio e consente il cumulo entro il limite del cinquanta per cento. Ne segue che essa opera come norma di favor per il personale dei reparti di volo, con la conseguenza che la sua eventuale caducazione non eliminerebbe il limite, ma potrebbe condurre a un divieto di cumulo integrale.
Sul piano del criterio temporale, il Tribunale osserva che il termine iniziale di applicazione è certo, mentre il termine finale non è ancorato a un parametro determinato. Il riferimento alla “ristrutturazione delle retribuzioni” non auto-limita la portata della norma, ma individua un onere del legislatore, che deve intervenire con un’abrogazione espressa o con una nuova disciplina del cumulo incompatibile con la precedente. Nemmeno il ricorso al d.lgs. n. 95/2017 vale a dimostrare l’intervenuto superamento, poiché l’art. 13 del d.P.R. n. 57/2022 ha ulteriormente richiamato il meccanismo dell’art. 1, comma 2, con riferimento all’indennità per il personale del NOCS.
Le censure di illegittimità costituzionale sono giudicate non fondate. La diversità di trattamento rispetto al personale delle Forze armate è prospettata in modo generico e non presenta profili di manifesta irrazionalità, in ragione della diversità delle funzioni e dei trattamenti. Quanto all’art. 36 Cost., la garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente riguarda la globalità del trattamento e non i singoli emolumenti che lo compongono. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.