Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1263 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto la Carta docente è accolto quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e l’Amministrazione non prova l’avvenuta esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 766/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione e, alla data di proposizione del ricorso, era trascorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Si tratta del lasso minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale.
Il Collegio richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
In assenza della prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è accolto. L’Amministrazione scolastica è tenuta a erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, in favore della ricorrente e dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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