Cumulo pensione di reversibilità e tardività del recupero INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 67 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme indebitamente corrisposte su pensione di reversibilità per superamento dei limiti di cumulo deve avvenire entro i termini annuali scanditi dall’art. 13, secondo comma, legge n. 412/1991 e dall’art. 9 legge n. 428/1985: il primo anno è destinato alla verifica dei dati reddituali, il secondo al recupero dell’indebito. Decorsi tali termini, il recupero è tardivo e le somme trattenute sono irripetibili, restando irrilevante ogni valutazione sulla buona fede del percipiente. Sul piano sostanziale, ai fini del cumulo di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, rilevano tutti i redditi del beneficiario e non solo quelli imponibili ai fini IRPEF: i redditi fondiari assoggettati ad IMU in via sostitutiva devono quindi essere computati.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, riceveva dall’INPS una nota di recupero per complessivi 2.944,50 euro, asseritamente versati in eccedenza durante il 2017. L’Istituto aveva ricalcolato i redditi diversi del pensionato per il 2016 in 36.483,00 euro, invece dei 27.085,00 euro dichiarati, aggiungendo ai redditi una somma a titolo di contributi previdenziali e 6.260,00 euro di redditi fondiari ritenuti non imponibili.
Dopo il rigetto per silenzio del ricorso amministrativo, il Tribunale di Salerno declinava la giurisdizione in favore del giudice contabile. Riassunto il giudizio, il ricorrente eccepiva la tardività del recupero e contestava nel merito la base di calcolo del cumulo, chiedendo l’accertamento del diritto a non subire l’abbattimento e la restituzione delle somme trattenute.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del giudizio contabile come non impugnatorio: viene devoluto l’intero rapporto pensionistico, con giurisdizione esclusiva estesa a ogni questione sull’an e sul quantum della pensione. Il thema decidendum si articola in due profili: la legittimità del recupero e il diritto a non subire l’abbattimento del trattamento per il 2017.
Sul primo profilo, richiamando la sentenza Sez. I App. n. 488/2023, il giudice ricorda che l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 ha esteso ai regimi esclusivi e sostitutivi la disciplina dei limiti di cumulabilità dei trattamenti ai superstiti, tramite la tabella F. La Corte cost. n. 162/2022 ha dichiarato illegittimo il combinato disposto del terzo e quarto periodo della norma e della connessa tabella, nella parte in cui non prevede che la decurtazione non possa superare la concorrenza dei redditi stessi.
Quanto ai tempi del recupero, la Corte applica l’art. 9 legge n. 428/1985 e l’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986, secondo cui resta impregiudicata l’azione di recupero anche dopo il termine annuale di revisione. Le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM hanno chiarito che le liquidazioni automatizzate sono provvisorie entro l’anno e che nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario. La Corte cost. n. 166/1996 ha individuato nell’art. 13, secondo comma, legge n. 412/1991 il criterio di orientamento: l’INPS verifica annualmente le situazioni reddituali e recupera l’eccedenza entro l’anno successivo. Da qui la lettura dei due termini annuali: il primo dalla conoscenza dei dati per il controllo, il secondo per il recupero.
Nel caso concreto, il recupero riguarda somme percepite nel 2017 e redditi dell’anno solare 2016. Essendo la dichiarazione presentata il 19.06.2017, circostanza non contestata dall’INPS, il recupero doveva intervenire entro il 2018: la nota notificata il 18.11.2019 è dunque tardiva. Irrilevante ogni valutazione su buona fede o dolo, poiché i dati erano nella dichiarazione e l’Istituto non allega alcuna istruttoria autonoma.
Sul secondo profilo, la Corte ritiene invece infondata la pretesa di non subire l’abbattimento. La lettera dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 richiama tutti i redditi del titolare, senza limitazione al solo reddito imponibile: i redditi catastali, ancorché soggetti ad IMU in via sostitutiva, devono essere computati nel cumulo. Irrilevante la circolare invocata dal ricorrente, priva di valore normativo e anteriore all’introduzione dell’IMU. Ne deriva l’accoglimento parziale: tardività del recupero, diritto alla restituzione delle somme trattenute senza interessi, spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.