Riliquidazione pensione per incrementi CCNL e competenze tra datore e INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 68 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente agli incrementi retributivi previsti dal CCNL del 21 maggio 2018, il procedimento si articola in due segmenti distinti e funzionalmente collegati. Il primo compete all’amministrazione datrice di lavoro, tenuta a trasmettere all’ente previdenziale i dati relativi agli elementi retributivi aggiornati. Il secondo compete all’INPS, tenuto a rideterminare la pensione e a corrispondere gli arretrati, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria ove eccedente la misura degli interessi. Poiché l’ente previdenziale può procedere solo dopo che il datore di lavoro abbia adempiuto, l’inerzia di quest’ultimo non esonera l’INPS né giustifica il differimento della riliquidazione. Il giudice contabile, accertato il diritto del pensionato, ordina a ciascuna amministrazione di provvedere secondo le rispettive competenze.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti del Comune di Napoli con diversa decorrenza, erano cessati dal servizio prima dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, relativo al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Il contratto aveva previsto un incremento degli stipendi tabellari destinato a riflettersi anche sulla determinazione della pensione, ma per essi non era seguito alcun adeguamento del trattamento.
Dopo che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2978 del 30.06.2020, aveva dichiarato la giurisdizione contabile sulla domanda relativa alla misura del trattamento pensionistico, i ricorrenti riassumevano la causa davanti alla Corte dei Conti. Chiedevano l’accertamento del diritto al ricalcolo dei ratei pensionistici in forza degli artt. 64 e 65 e Tabella A del CCNL 2018 e la condanna dell’INPS al pagamento del rateo aggiornato e degli arretrati.
La Motivazione della Corte
La Corte delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Poiché i ricorrenti avevano agito in riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione, in questa sede erano riproposte solo le domande relative ai ratei della pensione. Restano quindi fuori dal thema decidendum le ulteriori pretese, che si intendono rinunciate.
Nel merito il giudice rileva che non vi è contestazione sul diritto dei ricorrenti alla rideterminazione. L’INPS sostiene di non poter procedere senza la ricezione dei dati necessari dal datore di lavoro; il Comune afferma di aver versato i contributi e di non aver potuto inserire i dati prima del 13 febbraio 2019, data della circolare recante le istruzioni operative.
La Corte osserva però che il Comune non fornisce prova di aver inserito o trasmesso i dati richiesti. Alla memoria è allegata soltanto la comunicazione all’INPDAP relativa alla riliquidazione del TFS/TFR. L’assolvimento dell’obbligo contributivo, di per sé, non equivale alla trasmissione delle informazioni retributive aggiornate.
Accertato che il diritto è pacifico e che i contributi risultano versati, il Collegio afferma che le amministrazioni devono porre in essere le attività di propria competenza. La riliquidazione si articola in due segmenti: il primo in capo all’amministrazione datoriale, tenuta a fornire i dati aggiornati; il secondo in capo all’INPS, tenuto a rideterminare la pensione.
Ne consegue l’ordine rivolto al Comune di comunicare i dati necessari e all’INPS di provvedere al ricalcolo e al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria. Le spese sono liquidate forfettariamente in misura diversa per ciascuna amministrazione, in ragione della sequenza degli adempimenti, e corrisposte ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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