Giudicato contabile non vincolante per il sindaco sul conferimento delle funzioni dirigenziali (Corte dei Conti Sez. II App. n. 48 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi in un giudizio di responsabilità amministrativa che abbia escluso la colpa grave di taluni amministratori non si estende, per difetto di identità dei soggetti, della causa petendi e del petitum, al sindaco rimasto estraneo a quel processo, né può valere da regola iuris vincolante per l’ente. Di conseguenza il giudice contabile accerta autonomamente la legittimità dell’inquadramento e non è vincolato alle statuizioni del precedente giudicato. L’attribuzione automatica della qualifica dirigenziale a funzionario divenuto ex lege avvocato, in assenza di pubblico concorso e di posto in pianta organica, contrasta con l’art. 97, comma 3, Cost. e con l’art. 28 d.lgs. n. 165/2001. Il sindaco che, dopo le statuizioni del giudice del lavoro sul rapporto con il dipendente, confermi le funzioni dirigenziali risponde a titolo di dolo del danno pari alle differenze retributive indebitamente erogate.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania aveva condannato a titolo di dolo il sindaco pro-tempore di un ente locale al pagamento, in favore del Comune, di euro 84.422,53, oltre accessori, per il danno erariale connesso al conferimento illegittimo della qualifica dirigenziale a un dipendente di categoria D3, privo di previsione in pianta organica e di procedura concorsuale.
Il danno era stato quantificato nella differenza tra gli emolumenti corrisposti come dirigente e quelli spettanti nella categoria di appartenenza. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo l’efficacia di giudicato di una precedente sentenza della Sezione I centrale d’appello, che aveva escluso l’antigiuridicità e la colpa grave nella scelta di inquadrare il dipendente, e contestando l’elemento soggettivo, il nesso causale e l’esclusione dei vantaggi conseguiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rigettato l’appello, esaminando congiuntamente i primi tre motivi. La preclusione da giudicato, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., opera solo in presenza di giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, secondo la lettura offerta da Cass. n. 12763/2014 e Cass. n. 1514/2007.
Nel caso concreto difettano tutti i presupposti: il sindaco odierno appellante non era parte del giudizio definito con la sentenza di assoluzione; il danno riguarda un periodo diverso (febbraio 2015-marzo 2020) e atti diversi (le determine di affidamento delle funzioni dirigenziali); l’addebito è a titolo di dolo e non di colpa grave. Ne deriva che il giudice contabile non era vincolato e poteva procedere ad autonoma valutazione. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. II, n. 92/2023 e n. 407/2019; Sez. I, n. 352/2021), secondo cui non sussiste conflitto di giudicati quando le fattispecie dannose condividono solo la soluzione di questioni di fatto o di diritto.
Dirimente è il rilievo per cui, dopo la sentenza del giudice contabile e prima delle determine censurate, è intervenuta la decisione del giudice del lavoro, che ha regolamentato proprio lo specifico rapporto tra il dipendente e il Comune, escludendo il diritto all’acquisizione automatica della qualifica dirigenziale. Tale decisione, confermata in appello, imponeva all’amministrazione di rivedere le determinazioni in materia. Le stesse determine contenevano clausole di salvezza degli effetti del giudizio civile, che risultano erronee e anacronistiche, perché richiamano un contenzioso già definito.
La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020, che ha introdotto la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, trattandosi di disposizione sostanziale non applicabile ai fatti anteriori. La condotta resta qualificabile come dolosa, per la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio, nonché per la riconducibilità del danno alle differenze retributive erogate.
Infine, la Sezione esclude l’operatività dei vantaggi conseguiti ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, non essendo dimostrato un arricchimento reale ma solo ipotetici risparmi. Il potere riduttivo dell’addebito ex art. 52 R.D. n. 1214/1934 è precluso dalla natura dolosa della condotta. L’appello è rigettato, con conferma integrale della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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