Responsabilità erariale per distrazione di fondi europei e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 120 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il giudizio contabile è autonomo e separato rispetto a quello civile avente ad oggetto la legittimità della revoca del finanziamento, non configurandosi alcun nesso di pregiudizialità tecnico-giuridico ai sensi dell’art. 106 c.g.c. stante la diversità di presupposti e finalità dei due giudizi. In caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione erariale decorre dalla data di scoperta del fatto dannoso e non da quella dell’erogazione; l’occultamento può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, allorché il debitore violi obblighi giuridici di comunicazione. La presentazione di documentazione non veritiera al fine di ottenere benefici altrimenti non spettanti integra l’occultamento doloso in re ipsa nella produzione stessa. La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata nel processo penale è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Il Fatto
La procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un imprenditore agricolo, in proprio e quale titolare di ditta individuale, per un presunto danno erariale di euro 192.252,48, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa muove dalla denuncia dell’organismo pagatore regionale, che aveva segnalato la posizione debitoria a seguito di un provvedimento di revoca e decadenza dei benefici accordati.
Secondo l’attore pubblico, il convenuto aveva presentato domanda di aiuto per le misure 112 e 121 del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, ottenendo un premio di primo insediamento e un contributo per un progetto di miglioramento fondiario. Un controllo in loco del maggio 2016 avrebbe accertato che il fabbricato rurale finanziato era stato adibito ad abitazione privata, in difformità dal progetto. La procura ha inoltre contestato il conseguimento e il mantenimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale mediante dichiarazioni mendaci, la falsa certificazione dell’ultimazione dei lavori e la produzione di un falso certificato di agibilità. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e chiesto la sospensione del giudizio per pretesa pregiudizialità del giudizio civile pendente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto rigettato l’istanza di sospensione del giudizio contabile. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quella civile proposta dall’amministrazione davanti al giudice ordinario sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale e del corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria. Manca, dunque, quel vincolo di stretta consequenzialità richiesto dall’art. 106 c.g.c., non bastando un mero collegamento tra le statuizioni.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha qualificato la fattispecie come ipotesi di occultamento doloso del danno, derivante dalla destinazione del finanziamento a finalità private e dalla carenza del requisito di IAP. Il termine decorre pertanto dalla scoperta del fatto dannoso, avvenuta con il controllo in loco del maggio 2016. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui, in presenza di obblighi informativi, l’occultamento può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva. La produzione di documentazione non veritiera per ottenere benefici altrimenti non spettanti integra l’occultamento in re ipsa.
La Sezione ha inoltre affermato che la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale è atto idoneo a interrompere la prescrizione, con efficacia che opera anche in caso di estinzione del reato per prescrizione. La novella recata dall’art. 1 della legge n. 1/2026 non incide sull’art. 2947, terzo comma, cod. civ., confermando che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verificazione dell’evento lesivo o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provate le contestazioni. L’indagine della Guardia di finanza ha accertato che il convenuto ha reso dichiarazioni mendaci all’ente preposto al riconoscimento della qualifica IAP, producendo documentazione fiscale falsa; senza il punteggio attribuito per tale qualifica non si sarebbe collocato in posizione utile in graduatoria. È stata inoltre accertata la falsa dichiarazione di ultimazione dei lavori, comunicata alla regione prima dell’effettivo inizio degli stessi, e la destinazione ad uso abitativo privato dell’immobile finanziato, in violazione del vincolo di stabilità e della clausola sulle disposizioni attuative. Le difese del convenuto sono state giudicate irrilevanti; non è configurabile alcun legittimo affidamento da fatto illecito. La condotta è stata qualificata come dolosa, con conseguente integrale decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. L’azione erariale è stata accolta con condanna al pagamento della somma contestata, oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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