Rivalutazione e interessi compensativi cumulabili nel debito di valore (Cass. civ. Sez. I n. 309 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali di natura non pecuniaria l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta tra l’evento dannoso e la liquidazione giudiziale, senza che il creditore debba allegare e provare il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. Al creditore spettano di diritto gli interessi compensativi, secondo un saggio determinato equitativamente, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo le due misure funzioni diverse. In assenza di pronuncia di risoluzione del contratto, i rimedi risarcitori e rivalutativi decorrono dal giorno di verificazione dell’evento dannoso e non da quello di proposizione della domanda giudiziale.
Il Fatto
Un’impresa individuale, capogruppo di un’A.T.I., aveva ottenuto dal Comune l’affidamento dei lavori di completamento di un campo sportivo. Nel corso dell’esecuzione aveva iscritto plurime riserve chiedendo il risarcimento dei danni e la revisione prezzi. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva condannato l’ente al pagamento degli interessi compensativi con decorrenza dalla data fissata per la rivalutazione.
Avverso tale pronuncia il capogruppo ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il Comune ha resistito con ricorso incidentale articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi del ricorso principale. Rigetta la censura di omessa pronuncia rilevando che essa è stata formulata in modo irrituale, senza alcun riferimento alla nullità della decisione. Il giudice di merito aveva già determinato gli interessi nella misura legale e la relativa statuizione era stata confermata: l’eventuale indicazione di una somma “maggiore o minore che risulterà di giustizia” non è clausola di stile e giustifica il rigetto. Il motivo è poi generico, non esplicitando l’esistenza di un maggior danno non coperto dalla rivalutazione.
Quanto alla seconda censura, concernente il riconoscimento implicito del diritto alla revisione prezzi e l’interpretazione dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, il ricorrente difetta di autosufficienza, non avendo riprodotto il testo della pattuizione. Nel merito, l’interpretazione è riservata al giudice di merito e la corte ha compiutamente esplicitato il proprio iter, escludendo un diritto pieno e automatico dell’appaltatore. Parimenti privi di fondamento sono i motivi sull’acritica adesione alle conclusioni del consulente e sull’omessa motivazione in ordine alle controdeduzioni del c.t.p.: chi aderisce alle conclusioni del c.t.u. esaurisce l’obbligo motivazionale, e il rinnovo della c.t.u. rientra nei poteri discrezionali del giudice.
Il fulcro del decisum è però il secondo motivo del ricorso incidentale. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 26202 del 2022 e il principio di Cass. n. 9517 del 2002, afferma che l’obbligazione risarcitoria per inadempimento di obbligazioni non pecuniarie è debito di valore. Gli interessi compensativi spettano perciò di diritto, si cumulano con la rivalutazione monetaria e, in mancanza di risoluzione del contratto, decorrono dal dì di verificazione dell’evento dannoso, identificato nel giugno 1993, non dalla proposizione della domanda.
La Corte esclude infine il danno da lite temeraria, non emergendo colpa grave né abuso del processo, e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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