Cumulo con titolo ostativo non scindibile per detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. VII n. 4889 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata. La detenzione domiciliare della legge n. 199/2010 è misura a cui si accede non previo un giudizio di appropriatezza e meritevolezza, ma a seguito del solo riscontro dei requisiti di legge, con valutazione unitaria del rapporto esecutivo e conseguente impossibilità normativa di isolare una sanzione detentiva dalle altre cumulate. L’art. 4-bis Ord. pen. opera quindi come preclusione che, in presenza di un titolo ostativo ancora in esecuzione, impedisce radicalmente la concessione della misura.
Il Fatto
Il ricorrente, in espiazione di più titoli, uno dei quali ostativo ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen., aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza; il reclamo proposto avverso tale provvedimento era stato respinto dal Tribunale di sorveglianza, che aveva ritenuto ancora in esecuzione la pena irrogata per il titolo ostativo pur applicando l’istituto dello scioglimento del cumulo.
Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. Secondo la tesi difensiva, il Tribunale avrebbe di fatto applicato una presunzione assoluta di non concedibilità della misura ai condannati per reati ostativi, mentre la preclusione assoluta deriverebbe soltanto dalla valutazione dell’attuale pericolosità sociale e della inidoneità della misura alternativa a contenerla.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio già affermato in sede di legittimità secondo cui il cumulo tra pene di cui alcune ostative non può essere scisso per consentire l’applicazione della misura domiciliare per la parte di pena relativa a reati non ostativi, neppure quando la pena per il reato ostativo sia stata già espiata. Il riferimento è a Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Rv. 280977.
Il fondamento di tale indirizzo risiede nella particolare natura della misura prevista dall’art. 1 legge n. 199/2010. A essa non si accede previo un apposito giudizio di appropriatezza e meritevolezza, ma a seguito del solo riscontro dei corrispondenti requisiti di legge. Ne deriva una valutazione unitaria del rapporto esecutivo e l’impossibilità normativa di isolare una sanzione detentiva dalle altre ad essa cumulate.
La Corte ha inoltre rilevato un secondo e autonomo profilo di infondatezza. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che — pur ritenendo applicabile lo scioglimento del cumulo per applicare la misura della legge n. 199/2010 — ha affermato non essere ancora espiata la pena irrogata per il reato ostativo. Tale circostanza impedisce radicalmente la concessione della misura stessa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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