Sottrazione di cose sequestrate e particolare tenuità del fatto: annullamento con rinvio per la valutazione dell’offensività (Cass. pen. Sez. VI n. 30652 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, la nozione di proprietario rilevante ai sensi dell’art. 334 cod. pen. non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo, così da includervi anche la persona che abbia l’effettiva disponibilità del bene e che ne sia reale utilizzatrice. Il delitto richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia. La condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada, in applicazione del principio di specialità, ma tale rapporto non sussiste quando il vincolo sia stato disposto in seno a un procedimento penale. Ai fini della particolare tenuità del fatto, la valutazione dell’offensività della condotta deve tenere conto anche del modestissimo valore del bene e dell’esito del procedimento penale cui il sequestro era ricollegabile.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di proprietario e custode giudiziario, era stato condannato per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. per aver sottratto o disperso un motoveicolo Ape Piaggio, contenente rifiuti speciali di tipo ferroso trasportati abusivamente, sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un separato procedimento penale. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, previa disapplicazione della recidiva contestata.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di doglianza concernenti, tra l’altro, la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, l’accertamento del dolo, la mancata applicazione del principio di specialità rispetto all’illecito amministrativo di cui all’art. 213 cod. strada, il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha disatteso le prime due censure, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui la nozione di proprietario, ai fini dell’art. 334 cod. pen., va interpretata in senso estensivo, includendovi chi abbia l’effettiva disponibilità del bene sottoposto a sequestro e ne sia reale utilizzatrice. Quanto all’elemento della sottrazione, la Corte ha precisato che essa si configura ogni qual volta l’agente ostacola o rende difficoltoso il compimento degli atti della procedura cui il bene è preordinato, come nella specie desumibile in modo non illogico dalla mancata segnalazione della dispersione del bene da parte del custode.
La Corte ha altresì escluso la riqualificazione della condotta nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1963 del 2011 in tema di continenza strutturale tra le due fattispecie. Tale rapporto di specialità, però, opera esclusivamente con riguardo alla condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, non potendo estendersi all’ipotesi, qui ricorrente, di sottrazione di un bene vincolato in seno a un procedimento penale.
La Sesta Sezione ha invece accolto il motivo concernente la particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di valutare la concreta offensività della condotta, avuto riguardo al modestissimo valore del bene ed all’esito favorevole, per il ricorrente, del procedimento penale cui era ricollegabile il disposto sequestro. La Corte ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 18891 del 2022, secondo cui i comportamenti successivi alla commissione del reato ben possono rilevare nell’ambito del giudizio di particolare tenuità dell’offesa, come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo.
In accoglimento di tale motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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