Ricorso straordinario per errore di fatto non esperibile in materia di prevenzione (Cass. pen. Sez. VII n. 4892 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo avverso le sentenze di condanna e, per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di estensione analogica alle pronunce rese in materia di misure di prevenzione e di confisca. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché l’esclusione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione è giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato e appartiene alla discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati. Non integra errore di fatto, ma di valutazione, l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia respinto il motivo riportando e valutando la motivazione dei giudici di merito, senza ometterne l’esame.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata in un procedimento di prevenzione, aveva visto annullare dalla Corte di cassazione, Sez. V, con sentenza n. 11977 del 26 gennaio 2024, la confisca di alcune polizze di pegno, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.

Avverso quella pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendone l’esperibilità anche in materia di prevenzione e deducendo un errore di fatto consistente nell’omesso esame del motivo relativo alla confisca di un immobile di sua proprietà.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen., previsto «a favore del condannato», ha ad oggetto solo le sentenze di condanna e non tollera estensione analogica.

Da tale premessa deriva l’esclusione del rimedio nelle procedure in materia di misure di prevenzione e di confisca, anche in ragione del rilievo che le relative decisioni non acquisiscono formalmente il giudicato. Il ricorso straordinario resta così confinato alle sole decisioni del giudice dell’esecuzione che stabilizzano il giudicato.

Nel caso concreto, peraltro, l’errore dedotto non è di tipo percettivo. La sentenza impugnata non ha omesso di esaminare il motivo, ma lo ha respinto riportando la motivazione dei giudici di merito e valutandola non apparente: si tratta dunque di errore di valutazione, estraneo all’ambito applicativo del rimedio.

La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale è respinta per difetto di rilevanza, poiché nel caso di specie la Corte non è incorsa in alcun errore percettivo. La Corte ricorda inoltre di avere già ritenuto manifestamente infondata analoga questione, essendo l’esclusione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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