Patrocinio del libero foro per l’agente della riscossione in commissione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 14607 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio dell’agente della riscossione, la costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale ovvero di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del presupposto di legge che giustifica la scelta, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimita’. Ne deriva che e’ errata la pronuncia del giudice tributario di appello che dichiari inammissibile l’impugnazione proposta con il patrocinio di un difensore del libero foro, essendo il relativo potere riconosciuto dal Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 per le liti innanzi alle commissioni tributarie. Il principio e’ enunciato ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del contribuente, delle cartelle di pagamento richiamate in una intimazione.
Il giudice di appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilita’ sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta con il patrocinio di un difensore del libero foro. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati. La questione arriva in legittimita’ per stabilire se tale patrocinio sia consentito all’agente della riscossione nel processo tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 4 novies legge n. 58 del 2019. Il motivo e’ ritenuto fondato.
Il percorso argomentativo muove dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, che hanno affermato come la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro, quando discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi della Convenzione o dall’indisponibilita’ dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio, comporti che la costituzione a mezzo dell’una o dell’altro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge.
Tale presupposto non richiede allegazione ne’ prova, nemmeno nel giudizio di legittimita’. Il principio e’ stato enunciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., con funzione nomofilattica.
Su questa base la Corte valorizza il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, che al punto 3.4.2, in tema di contenzioso afferente l’attivita’ di riscossione, prevede che l’Ente stia in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, nelle controversie relative alle liti innanzi alle commissioni tributarie.
Il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo alla violazione dell’art. 182 cod. proc. civ., resta assorbito. Il ricorso e’ accolto, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi illustrati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Nota della Redazione
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