Custodia cautelare esclusa dal computo della posizione assicurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 256 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, l’espressione "periodo di servizio prestato" di cui all’art. 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 va intesa come servizio effettivo e non come servizio utile, con esclusione degli aumenti di favore previsti per le pensioni statali. Il periodo trascorso in custodia cautelare in carcere non integra servizio effettivo e non è computabile. L’indennità una tantum non è gratuita: l’importo dei contributi dovuti per la posizione assicurativa va portato in detrazione e, se superiore, assorbe interamente l’indennità.

Il Fatto

Il ricorrente, già carabiniere scelto, chiede in rettifica del decreto di costituzione della posizione assicurativa il riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo trascorso in custodia cautelare in carcere, con ricalcolo dell’indennità una tantum e condanna al pagamento. Espone di essere stato sospeso dal servizio per la misura cautelare e, divenuta irrevocabile la condanna, degradato e cancellato dai ruoli.

Il Ministero resistente quantifica il periodo utile in anni 11 e mesi 7 e liquida l’indennità in € 18.936,54, escludendo il periodo cautelare perché non riconducibile al servizio effettivo e, comunque, non computabile. Il ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi su una pronuncia della Sezione giurisdizionale campana e l’illegittimità della compensazione tra indennità e contribuzione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice Unico esclude che sul computo del servizio si sia formato alcun giudicato: la pronuncia richiamata non contiene statuizioni sul punto e, solo nella parte motiva e incidenter tantum, si limita a ipotesi ricostruttive volte a dimostrare il difetto del requisito ventennale.

Nel merito, la domanda è infondata. Trattandosi di costituzione della posizione assicurativa e non di un normale trattamento di quiescenza, vanno esclusi dal computo tutti gli aumenti di favore: la normativa di riferimento, in materia di ricongiunzione, riscatti e premio di congedamento, richiama il servizio prestato, cioè quello effettivamente coperto da contribuzione.

La Corte richiama le Sezioni riunite n. 11/2011/QM, che hanno chiarito come, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il "periodo di servizio prestato" debba intendersi come servizio effettivo e non come servizio utile, e come al militare cessato senza i requisiti pensionistici non spetti l’aumento del quinto ex art. 3 legge n. 284/1977. Richiama altresì la Corte cost. n. 39/2018, che ha avallato la disciplina.

Ne discende che il periodo cautelare non entra nella base di calcolo: la giurisprudenza contabile, con Sez. I Centr. n. 134/2018 e Sez. Giur. Piemonte n. 318/2019, qualifica la sospensione cautelare come servizio in accezione particolare, priva di servizio effettivo, salva la restitutio in integrum in caso di assoluzione. A fortiori, nessun servizio è prestato in custodia cautelare in carcere.

Quanto all’indennità una tantum, l’Amministrazione ha correttamente applicato il testo dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973 vigente ratione temporis: la somma liquidata, inferiore al costo della posizione assicurativa, è stata interamente assorbita. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese per le pregresse incertezze giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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