Obbligo di resa del conto giudiziale e distinzione tra debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 188 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito si configura soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico dell’esercizio, che comportano un obbligo restitutorio dei beni. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sull’utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni dell’ente, non è soggetta alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto quando i beni oggetto della gestione siano eterogenei, a carattere durevole e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, senza una tipica gestione di cassa o magazzino.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti di un dipendente di un ente locale che ha presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza del Comune. Il conto concerne un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 27 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 3 luglio 2025 il relatore ha esposto il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato sull’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dello spartiacque tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati a tale resa. L’elemento discriminante è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche per i dipendenti degli enti locali ai quali si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, di cui è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile, menzionando, tra le altre, la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, le sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

Nel caso di specie il conto in esame non individua beni per i quali sia previsto un debito di custodia. I beni risultano eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale; difetta una tipica gestione di cassa o magazzino, emergendo piuttosto una mera elencazione ricognitiva. Il Collegio conclude pertanto per l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e restituzione del conto all’Amministrazione, nulla disponendo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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