Controllo Corte conti su partecipazione indiretta: parere sfavorevole per difetto di motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 167 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 della stessa norma e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione un onere di motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della scelta tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato, né un quadro economico di raffronto tra i costi della gestione affidata e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto posto a base di gara. Le carenze motivazionali su tali parametri sono assorbenti di ogni ulteriore profilo critico e giustificano il parere sfavorevole.
Il Fatto
Un comune societario di CAP Holding s.p.a., gestore del servizio idrico integrato, sottopone alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. L’operazione, promossa dalla stessa CAP Holding, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti urbani nell’area metropolitana milanese.
All’ufficio del controllo pervengono, tra il 9 maggio e il 23 giugno 2025, cinquantatré richieste di parere di altrettanti comuni sulla medesima operazione societaria, trattate congiuntamente in adunanza. La questione sottoposta attiene alla conformità della deliberazione ai parametri di controllo fissati dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il proprio intervento come peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022, il collegio precisa che l’oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione e che il suo baricentro è la motivazione del provvedimento, secondo un orientamento già espresso dalla stessa Sezione con la deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.
Nel caso concreto l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società a capitale interamente pubblico secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale allegato, tuttavia, prefigura una fase triennale di espansione con raddoppio dei comuni soci già nel 2026, in una prospettiva decennale dal 2025 al 2035.
L’operazione prevede l’acquisto da AMGA Legnano s.p.a. di una quota del 20 per cento del capitale di ALA per 3.488.600 euro, senza esborso per i comuni autorizzanti. Dal 2027, però, la quota di CAP Holding è prevista in crescita al 38 per cento per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un Accordo di Investimento non allegato e non altrimenti noto.
La Sezione concentra il proprio esame sulle carenze motivazionali relative ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Richiamando la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024, il collegio ribadisce che l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato.
Nella deliberazione in esame spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione, nonché di una valutazione comparativa dei costi della gestione in house rispetto a quelli dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. Il medesimo orientamento è confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025. L’affidamento del servizio, pur non contestuale, è dichiaratamente preordinato alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore, con previsione implicita ma chiara dell’affidamento già dal 2026. Neppure nel punto dedicato alle ragioni della scelta economica, né negli allegati, si rinvengono elementi di valutazione della convenienza prospettica. Le carenze motivazionali sono pertanto ritenute assorbenti di ogni ulteriore profilo critico e conducono al parere sfavorevole.
Nota della Redazione
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