Il Dacur richiede una valutazione prognostica attuale della pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 1006 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017, non può fondarsi sul solo presupposto formale della denuncia per uno dei reati richiamati dalla norma. È necessario che l’Amministrazione accerti il presupposto sostanziale, ossia che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Tale accertamento impone una valutazione dinamica e prognostica, che non si esaurisce nella esposizione dei fatti ma richiede di verificare l’attuale attitudine del soggetto a commettere ulteriori fatti lesivi della sicurezza pubblica, coerentemente con la funzione preventiva e non sanzionatoria della misura. La motivazione è inadeguata quando omette tale giudizio prognostico, tanto più se il provvedimento penale definisce il fatto come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., evidenziando la bassa intensità del dolo e l’episodicità della condotta.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Messina gli ha comminato il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi presenti nell’intero territorio comunale, per la durata di dodici mesi. Il provvedimento si fondava sul prospettato coinvolgimento del ricorrente in una rissa verificatasi nelle vicinanze dell’ingresso di una discoteca, a seguito della quale i militari intervenuti lo avevano identificato e denunciato per il reato di cui all’art. 588 cod. pen.
Il ricorrente ha contestato la riferibilità della condotta, deducendo di essersi limitato a difendersi e di non essere il soggetto ritratto nei filmati, e ha censurato il difetto dei presupposti di legge, la carenza di motivazione sulla pericolosità e l’estensione delle restrizioni all’intero territorio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo. La tesi della non riferibilità delle condotte al ricorrente non regge a fronte del decreto di archiviazione del G.I.P., nel quale si legge che il reato risulta pienamente integrato dalla condotta degli indagati, ricostruita tramite l’analisi dei video che ritraevano lo scontro. Il ricorrente non ha proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, né ha preso visione degli atti del fascicolo processuale, così da esaminare il video posto a base del provvedimento. L’istruttoria sulla condotta e sulla sua imputabilità è, dunque, completa ed esaustiva.
Il ricorso è stato invece accolto sul secondo profilo. Il Collegio ha richiamato la lettera dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, che subordina la misura alla condizione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La motivazione dell’atto amministrativo va valutata in chiave sostanzialistica, estendendo l’esame agli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento giuridico-fattuale.
Non basta il presupposto formale della denuncia e del relativo procedimento penale: occorre il presupposto sostanziale. La valutazione di pericolosità deve essere dinamica e prognostica, diretta ad apprezzare non solo l’episodio in questione, ma la sussistenza del pericolo che il soggetto possa commettere ulteriori fatti lesivi della sicurezza pubblica, in coerenza con la finalità preventiva e non sanzionatoria della norma. Il Tribunale ha richiamato, sul punto, TAR Campania, sez. V, n. 5553 del 21 ottobre 2024.
Nel caso concreto tale giudizio prognostico è carente: la mera esposizione dei fatti non è sufficiente a sorreggere la misura. A rafforzare la conclusione concorre il decreto di archiviazione, che, nel valutare la particolare tenuità del fatto, ha valorizzato la bassa intensità del dolo e l’episodicità del comportamento dei partecipanti alla rissa, i quali, in ragione della loro incensuratezza, non possono considerarsi abituali. Assorbito il secondo motivo, articolato in via subordinata, il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e refusione del contributo unificato a favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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