Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 495 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il formarsi del giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza del Tribunale di Ancona, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 — la c.d. carta docente — e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza, comprese le spese di giudizio oggetto di condanna con distrazione. Il Ministero si è costituito con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità del ricorso di ottemperanza. La verifica è stata positiva: tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, presupposto necessario per l’azionabilità del giudizio.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione si fonda su un dato processuale decisivo: l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’inerzia dell’Amministrazione ha quindi determinato l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione degli strumenti di esecuzione coattiva.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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