Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio legge 107/2015 (TAR Marche n. 700 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, costituendosi solo formalmente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, ponendo a carico della parte resistente le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui alla citata disposizione, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine viene assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento negli importi liquidati in dispositivo, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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