L’ordinanza ex art. 410-bis cod. proc. pen. è inimpugnabile salvo abnormità manifesta (Cass. pen. Sez. 2 n. 14692 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con la quale il tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., è inimpugnabile per espressa indicazione legislativa, essendo ammesso il ricorso per cassazione solo nelle ipotesi di abnormità manifesta del provvedimento. La categoria dell’abnormità non può essere invocata per atti meramente illegittimi o affetti da nullità, né per provvedimenti sgraditi o non condivisi, poiché ciò eluderebbe il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.. Le eventuali violazioni di legge concernenti la corretta instaurazione del contraddittorio sono rilevabili esclusivamente tramite la richiesta di revoca da presentare al giudice che ha pronunciato la decisione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di tre soggetti. Avverso tale provvedimento, la persona offesa proponeva reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., lamentando, tra l’altro, la mancata notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione.

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 29/10/2025, dichiarava infondato il reclamo, ritenendo ritualmente instaurato il contraddittorio camerale. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità funzionale dell’ordinanza, asseritamente viziata da un travisamento per errore percettivo derivante dalla ritenuta corretta notifica dell’avviso alla persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza con cui il tribunale decide sul reclamo è, per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 410-bis cod. proc. pen., non impugnabile, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875-01.

A tale regola di inimpugnabilità il Collegio ha individuato l’unica eccezione dei casi di manifesta abnormità del provvedimento, richiamando la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018, secondo cui è abnorme l’atto che, frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, risulti del tutto estraneo agli schemi legali e determini una stasi del procedimento non altrimenti emendabile. Ha inoltre precisato, conformemente alle Sezioni Unite n. 33 del 22/11/2000, che l’abnormità non può essere invocata per atti meramente illegittimi o affetti da nullità, poiché ciò consentirebbe l’elusione del principio di tassatività delle impugnazioni.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di profili di abnormità, rilevando che il provvedimento impugnato costituiva manifestazione di un potere espressamente riconosciuto al Tribunale e che i suoi contenuti erano pienamente conformi al modello tipico previsto dall’art. 410-bis cod. proc. pen., senza alcuna deviazione dal procedimento codificato.

Quanto alle dedotte violazioni in materia di contraddittorio, la Corte ha chiarito che esse sono rilevabili esclusivamente mediante la richiesta di revoca della decisione da presentare al medesimo giudice che l’ha pronunciata, richiamando, tra i precedenti, Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693-01, e Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433-01. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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