Danni da fauna selvatica: responsabilità della Regione ex art. 2052 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 17253 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I danni cagionati da animali selvatici appartenenti a specie protette rientrano nella fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale. La legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, titolare della competenza sul patrimonio faunistico, anche se la gestione è delegata ad altri enti; la Regione può rivalersi nei confronti degli enti delegati. Nel sinistro tra veicolo e animale, al danneggiato conducente incombe l’onere di allegare e provare la dinamica del sinistro e che la condotta dell’animale ha avuto carattere di imprevedibilità e irrazionalità tale da non poter essere evitata nonostante ogni cautela. La scelta tra l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2052 cod. civ. attiene al riparto dell’onere della prova e non alla qualificazione della domanda; non si forma quindi giudicato interno sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida del proprio veicolo, subiva un sinistro causato dall’attraversamento improvviso di un capriolo sulla carreggiata. Conveniva in giudizio la Regione Marche dinanzi al Giudice di Pace, che accoglieva la domanda condannando l’ente al risarcimento.
In appello il Tribunale di Macerata riformava integralmente la decisione, escludendo la prova della colpa della Regione e rilevando che non era stata esclusa la responsabilità del conducente, stante la possibile presenza di fauna selvatica sulla strada. Il danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il mutato orientamento di legittimità in materia. La responsabilità per i danni da fauna selvatica va ricondotta all’art. 2052 cod. civ., poiché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell’animale e le specie protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, affidate alla cura di soggetti pubblici. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, salva la possibilità di rivalsa verso gli enti delegati (Cass. n. 30072 del 2023; Cass. n. 3745 del 2023; Cass. n. 7969 del 2020).
La Corte ribadisce che il danneggiato deve provare che la condotta dell’animale è stata causa del danno. Non basta dimostrare la presenza dell’animale e l’impatto: occorre allegare l’esatta dinamica del sinistro e, se conducente, che egli ha adottato ogni cautela, con particolare rigore in aree dove è nota la possibile presenza di animali (Cass. n. 11107 del 2023).
Sul piano probatorio, il Collegio richiama il principio per cui il concorso tra le presunzioni degli artt. 2052 e 2054 cod. civ. comporta pari efficacia, con valutazione caso per caso senza reciproca elisione (Cass. n. 16550 del 2022; Cass. n. 4373 del 2016). La sentenza impugnata, ragionando in termini di art. 2043 cod. civ. e valorizzando la non proprietà della strada, non ha fatto buon governo di tali principi.
La Corte respinge l’eccezione di giudicato interno sulla qualificazione della responsabilità. Stabilire quale norma si applichi, fermi i fatti accertati, è questione che in virtù del principio jura novit curia può essere valutata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 16084 del 2021; Cass. n. 2612 del 2021; Cass. n. 31339 del 2023). La scelta tra art. 2043 e art. 2052 cod. civ. attiene al riparto dell’onere della prova, e il giudicato sostanziale non si forma sugli errores in procedendo.
Il primo e il secondo motivo sono quindi accolti, assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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