Motivazione apparente della sentenza tributaria e obbligo di esame delle questioni (Cass. civ. Sez. V n. 17251 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione e di illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. Nel processo tributario il parametro è integrato dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Incorre in tale vizio la sentenza che non affronti le questioni sollevate dalla parte e si limiti ad affermare apoditticamente la fondatezza dell’appello, sulla base degli atti, senza indicare come e perché.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello e annullato l’avviso di rettifica per IMU impugnato dalla società contribuente. Il Comune ricorre in cassazione con un unico motivo, articolato sulla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. La società contribuente è rimasta intimata. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso.

La questione che arriva davanti alla Corte riguarda la tenuta della motivazione della sentenza di appello, che secondo il ricorrente non avrebbe esaminato le difese svolte dal Comune in relazione alle singole unità immobiliari.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte qualifica il vizio prospettato come vizio della motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamando la propria giurisprudenza in tema di motivazione meramente apparente.

Il perimetro del sindacato di legittimità è ricostruito con precisione: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più ammissibili. Residua la sola verifica del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., che può essere attivato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel processo tributario il parametro normativo è individuato nell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata non affronta minimamente le questioni sollevate dal Comune nella sua costituzione in appello in relazione alle singole unità immobiliari della ricorrente. Quanto all’accatastamento del padiglione fieristico in E/3, il Comune aveva ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione della contribuente, non così per gli altri immobili non riconosciuti come storici. Nessuna motivazione è dedicata alla posizione processuale del Comune e alle questioni sollevate: la sentenza si limita ad affermare apoditticamente la fondatezza del ricorso in appello, sulla base degli atti, senza indicare come e perché, rendendo non comprensibile il ragionamento giuridico e fattuale. Di qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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