Locatore responsabile in solido per violazioni del codice della strada (Cass. civ. Sez. III n. 4825 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle violazioni al codice della strada punite con sanzione pecuniaria, commesse da chi conduce un veicolo concesso in locazione senza conducente ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n. 285/1992, il locatore-proprietario risponde in solido con il conducente e con il conduttore-locatario, secondo la formulazione dell’art. 196, primo comma, cod. strada antecedente al d.l. n. 121/2021. La responsabilità del conduttore-locatario si aggiunge, e non si sostituisce, a quella del proprietario: le ipotesi di esclusione della solidarietà sono tassative e non ricomprendono la locazione semplice del veicolo. Il dovere di comunicazione delle generalità del trasgressore, su cui si fonda la tesi contraria, è privo di base normativa nell’art. 386 reg. esec. cod. strada. La nuova formulazione dell’art. 196 cod. strada, introdotta dal d.l. n. 121/2021, ha natura innovativa e non retroattiva, non applicandosi la regola della lex mitior alle sanzioni amministrative, estranee ai criteri Engel.

Il Fatto

Una società di noleggio veicoli senza conducente riceve 73 ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto per violazioni del codice della strada commesse da conducenti dei veicoli concessi in locazione. La società propone opposizione davanti al Giudice di pace, che la rigetta. In sede di appello il Tribunale conferma la decisione, ritenendo che il locatore-proprietario non sia escluso dalla solidarietà.

La società ricorre in cassazione con due motivi: la violazione del combinato disposto degli artt. 196 e 84 cod. strada, che contemplerebbe la sola responsabilità del conduttore, e la violazione delle norme sull’efficacia retroattiva della lex mitior. Ministero dell’Interno e Comune restano intimati.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva la nullità della notifica del ricorso, effettuata al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il rilievo non impone però la rinnovazione dell’atto: poiché il ricorso deve essere rigettato nel merito, la concessione di un termine si tradurrebbe in un inutile aggravio di spese e in un allungamento dei tempi processuali, senza beneficio per l’effettività delle garanzie difensive.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La tesi della ricorrente, di tipo puramente testuale, non considera la ratio complessiva dell’art. 196 cod. strada, che prevede soggetti ulteriori rispetto al proprietario solo nelle ipotesi specificamente indicate — usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in locazione finanziaria. Il silenzio della norma sul semplice locatore si spiega con l’esigenza di assicurare alla Pubblica Amministrazione il pagamento della sanzione attraverso la titolarità di un diritto agevolmente accertabile. Nella locazione senza conducente il nome del conduttore è noto al solo locatore, e proprio questa è la ragione della mancata equiparazione.

La Corte richiama il prevalso orientamento espresso da una serie di pronunce, tra cui Cass. n. 18988 del 2015, Cass. n. 1845 del 2018, Cass. n. 1214 del 2019, Cass. n. 9675 del 2020, Cass. n. 24926 del 2021, Cass. n. 1383 del 2023 e Cass. n. 27210 del 2024. La pronuncia isolata invocata dalla ricorrente, Cass. n. 10833 del 2020, fonda l’esclusione di responsabilità sull’avvenuta collaborazione del locatore, ma tale affermazione non considera che il dovere di comunicazione non trova base normativa nell’art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona il locatore tra i soggetti obbligati.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La disposizione del 2021 non ha natura interpretativa, ma evidente portata innovativa. In materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la retroattività della legge più favorevole: la sanzione per le violazioni del codice della strada non tutela beni tipicamente protetti dalle norme penali e non presenta la gravità tale da incidere sulla vita professionale del destinatario, come confermano le richiamate Cass. n. 14152 del 2022, Cass. n. 15927 del 2022 e Cass. n. 19030 del 2022. Il ricorso è rigettato; nessuna statuizione sulle spese per l’indefensio degli intimati; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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