Appello incidentale ed errore materiale sul dispositivo inibitorio (Cass. civ. Sez. II n. 26143 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrare il dispositivo della sentenza di primo grado con l’ordine inibitorio enunciato nella motivazione costituisce istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., e non appello incidentale avverso una statuizione di rigetto. Il giudice d’appello che qualifichi diversamente l’atto viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È inoltre inammissibile, per difetto di contenuto, la memoria del ricorrente incidentale che insista sulla fondatezza del ricorso senza formulare istanza di decisione: il ricorso si intende rinunciato ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Infine, la compensazione delle spese fondata sulla reciproca soccombenza è illegittima quando presuppone fraintendimenti sull’oggetto dell’appello incidentale.

Il Fatto

Un comproprietario di un fondo ha agito per l’accertamento negativo della servitù di passaggio vantata dal convenuto, lamentando il transito esercitato sul bene. Il Comune proprietario pro indiviso è rimasto in causa. Il giudice di primo grado ha dichiarato l’inesistenza del diritto di servitù, accogliendo la domanda, ma nel dispositivo ha omesso l’ordine inibitorio a suo tempo enunciato in motivazione.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’istanza di integrazione del dispositivo proposta dal comproprietario fosse un appello incidentale e l’ha respinta, compensando integralmente le spese. Il ricorrente principale ha impugnato la decisione con quattro motivi; il convenuto ha resistito con ricorso incidentale di due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso ogni incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata rispetto alla composizione dell’organo giudicante, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024: la proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta non integra una fase autonoma del giudizio di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che mancava l’istanza di decisione e che la memoria depositata dal ricorrente incidentale non poteva supplirvi, non avendone il contenuto e risultando comunque tardiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato rinunciato.

Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte ha verificato che la pronuncia inibitoria di primo grado era di accoglimento della domanda originaria. Il comproprietario non aveva quindi proposto appello incidentale, ma aveva chiesto di integrare il dispositivo con quanto affermato in motivazione. Si trattava di istanza di correzione di errore materiale, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. III n. 816 del 25.01.2000), esperibile per ovviare al difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

Parimenti fondato è risultato il secondo motivo: dagli atti emergeva che il comproprietario non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda risarcitoria. È caduto così il presupposto della reciproca soccombenza posto a base della compensazione delle spese, sia di primo sia di secondo grado, con la conseguenza che il relativo regime va rideterminato in ragione dell’esito complessivo della causa.

Il quarto motivo, proposto in via gradata, è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai tre motivi accolti, con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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