Non contestazione: nessun onere di allegazione aggiuntiva per l’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 28665 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non impone all’Amministrazione finanziaria alcun onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo. Qualora l’Ufficio difenda l’atto impositivo avverso le critiche del contribuente, chiedendone il rigetto, per ciò solo le tesi difensive di quest’ultimo devono ritenersi contestate. L’atto impositivo, nei limiti delle censure proposte dal ricorrente, costituisce nel suo complesso l’oggetto del giudizio: l’onere di completezza della linea difensiva, in concreto desumibile dall’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, non può fondare un obbligo dell’Amministrazione di contestare puntualmente, voce per voce, la ricostruzione alternativa offerta dalla parte.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla C.t.p. di Siracusa l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato: a fronte di una perdita dichiarata di euro 30.994,00, veniva accertato un reddito di euro 123.531,00.
La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che l’Ufficio non aveva specificamente contestato la ricostruzione analitica dei ricavi proposta dalla parte. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la C.t.r. della Sicilia rigettava, confermando la decisione di primo grado sulla mancata contestazione puntuale, voce per voce, della ricostruzione del contribuente. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione; la contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo l’erroneità della sentenza laddove riteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto contestare in modo specifico i criteri analitici proposti dalla parte e che, in mancanza, potesse applicarsi il principio di non contestazione. Il ricorso è fondato.
La Corte afferma che, nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche del contribuente, domandandone il rigetto, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dal contribuente (Cass. 03/09/2024, n. 23599). Nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione, di fronte ai motivi di impugnazione, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, poiché tale atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19806).
La ragione è strutturale: l’Amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono già allegati in modo difforme da quanto ritenuto dal contribuente. Ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, desumibile dall’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 e interpretato in coerenza con il principio di non contestazione oggi ricavabile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può fondare un onere aggiuntivo di allegazione in capo all’Amministrazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo.
La C.t.r., ponendo a carico dell’Agenzia l’onere di contestare «voce per voce» la ricostruzione alternativa del contribuente e ritenendo insufficiente il richiamo a quanto accertato dai verificatori, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per il riesame con congrua motivazione e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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