Abbatimento equitativo del lucro cessante fondato su presunti costi fiscali (Cass. civ. Sez. 3 n. 5484 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa non è censurabile in sede di legittimità soltanto se la motivazione dia conto del peso specifico attribuito a ciascun fattore di probabile incidenza sul danno e consenta di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. È illogica ed errata la decurtazione del lucro cessante operata in ragione di presunti costi fiscali che il danneggiato avrebbe dovuto sostenere, poiché i proventi conseguiti a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR. È invece inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo che censuri la decorrenza degli accessori senza riportare il contenuto della C.T.U. posta a fondamento della liquidazione.
Il Fatto
La società, proprietaria di negozi e fondi, conveniva in giudizio il Condominio per ottenere il ripristino delle tubazioni condominiali e il risarcimento dei danni subiti a causa di ripetuti allagamenti. Il Tribunale accoglieva la domanda, liquidando il danno emergente e riducendo il lucro cessante. In appello, la Corte territoriale, nel confermare il danno emergente, ampliava il risarcimento del lucro cessante ma applicava un’abbattimento del 40% sugli importi calcolati dal C.T.U., motivando tale riduzione con la mancata prova della certezza di locazione dei locali per l’intero periodo e con la necessità di considerare i costi «fiscali e non solo» che il locatore avrebbe sostenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente censurava l’erroneo abbattimento del lucro cessante. Ha ritenuto la censura ammissibile, poiché non mirava a sollecitare una nuova liquidazione equitativa ma a criticare le argomentazioni poste a fondamento della riduzione del quantum.
Il motivo è stato giudicato fondato. La Corte ha richiamato il principio per cui la liquidazione equitativa è incensurabile in sede di legittimità solo se la motivazione dà conto del peso specifico dei fattori considerati, richiamando Cass. Sez. 1 n. 341 del 2025. Ha quindi ritenuto illogica la decurtazione fondata su presunti costi fiscali, in quanto l’art. 6, comma 2, TUIR qualifica i proventi risarcitori come redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, rendendo irrilevante ogni riduzione per tale aspetto. Il riferimento a costi «non solo» fiscali è stato definito oscuro e inconsistente.
Quanto alla mancata prova della locazione per l’intero periodo, la Corte ha osservato che tale criterio, pur astrattamente valido, era stato cumulato con elementi generici senza precisare il peso specifico attribuito a ciascun fattore, rendendo impossibile ricostruire il percorso logico della decisione e verificare il rispetto del principio dell’integralità del risarcimento.
Il secondo motivo, relativo alla decorrenza di rivalutazione e interessi, è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché la ricorrente aveva omesso di riportare compiutamente il contenuto della C.T.U. richiamata nella sentenza impugnata. La Corte ha accolto il primo motivo e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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