Improcedibilità del ricorso per cassazione dichiarata per tardiva notificazione del gravame (Cass. civ. Sez. 3 n. 10786 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve d’impugnazione. Tale dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, comporta l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica o delle copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è sanabile mediante successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale, rilevabile d’ufficio e indisponibile dalle parti.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio un soggetto per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva arrecati a un immobile di cui si era resa aggiudicataria in una procedura esecutiva immobiliare promossa contro di lui. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, accertava la parziale sussistenza dei danni e li liquidava in via equitativa con valore all’attualità. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la parte intimata non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevata d’ufficio. Ha osservato che la parte ricorrente, nell’atto di gravame, aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata telematicamente il giorno stesso della pubblicazione, ossia il 13 ottobre 2022. Il ricorso, tuttavia, era stato notificato soltanto il 12 aprile 2023, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve d’impugnazione. Tale dichiarazione, espressione del principio di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, con la conseguenza che sorge in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero, in caso di notificazione a mezzo PEC, le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione.
La Corte ha precisato che a tale omissione non è possibile sopperire mediante una successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva, trattandosi di un profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti e come tale rilevabile d’ufficio. Ha richiamato, a sostegno, i precedenti di Cass. n. 20883 del 2015, Cass. n. 15832 del 2021, Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e Cass. n. 27313 del 2024.
In ragione di quanto precede, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza provvedere sulle spese in mancanza di difese della parte intimata, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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