Danno comunitario nei contratti a termine: presunzione solo dopo la direttiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15814 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale sull’ammontare del danno da reiterazione di contratti a termine, affermata dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, costituisce un’agevolazione probatoria che trova fondamento solo nella clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE. Essa non opera per i rapporti a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine concesso agli Stati membri per l’attuazione della direttiva, poiché in tali fattispecie manca il presupposto dell’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione. Ne consegue che il danno comunitario non può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. se prima non è fornita la relativa prova. Diversamente, l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine rileva anche per i rapporti anteriori, trattandosi di effetti futuri di una situazione già sorta.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con un ente previdenziale una serie di contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 24.05.1986. Dopo il rigetto della domanda di conversione in primo grado, non impugnata sul punto, chiedeva in appello l’indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 e, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5979/2017, respingeva l’impugnazione. Escludeva l’applicabilità delle presunzioni probatorie elaborate dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, perché i rapporti erano anteriori all’entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, e rilevava che nessuna allegazione né prova del danno era stata offerta. La lavoratrice propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per aver limitato ai soli rapporti successivi alla direttiva l’interpretazione delle Sezioni Unite sulla prova del danno comunitario, invocando la clausola 5 dell’Accordo quadro e i principi di interpretazione conforme.
La Corte ritiene il motivo infondato. Nella sentenza Sezioni Unite n. 5072 del 2016 si è affermato che solo l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 postula una disciplina agevolatrice, che consenta al lavoratore che abbia subito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge sull’ammontare del danno. Prima dell’entrata in vigore di tale clausola non si può ragionare in termini di agevolazione probatoria, perché essa è stata riconosciuta nei soli casi in cui emerge la necessità di adeguare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione e, dunque, quando sia applicabile alla fattispecie la clausola 5.
Il ragionamento è ribadito richiamando Cass. n. 22522 del 2016 e Cass. n. 3621 del 2018. Poiché si tratta di un’agevolazione probatoria e non di un’interpretazione dell’art. 36 orientata al rispetto del diritto dell’Unione, non se ne può predicare l’estensione ai rapporti anteriori. La Corte distingue il diverso caso dell’anzianità di servizio maturata su contratti a tempo determinato, riconosciuta anche se il rapporto a termine è anteriore alla direttiva (Cass. n. 15231 del 2020), perché in quel caso il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.
Il secondo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, è infondato: la Corte territoriale non ha omesso di decidere, ma ha escluso l’agevolazione probatoria e ha rilevato che nulla era stato dedotto né provato sul danno.
Il terzo motivo, che assume il danno in re ipsa e liquidabile equitativamente, è parimenti infondato. Solo dopo la prova del danno il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; nella specie la Corte d’appello, esclusa l’agevolazione, ha accertato l’assenza di qualsiasi prova. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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