Applicabilità del Regolamento CE n. 561/2006 e calcolo del periodo di guida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15815 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Regolamento (CE) n. 561/2006, quale interpretato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 9 novembre 2023, trova applicazione nei confronti dei conducenti addetti al trasporto di passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente, solo in presenza di percorsi superiori a 50 chilometri. Tale distanza va riferita all’itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare su strada un punto di partenza a un punto di arrivo, nel quadro del servizio regolare e predeterminato dall’impresa, senza che rilevi il percorso giornaliero del singolo conducente né la distanza massima raggiunta oltre l’itinerario. Nel calcolo del periodo di guida accumulato in due settimane consecutive, ai fini del limite di cui all’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento, rientra esclusivamente il tempo di guida effettivo, con esclusione delle altre mansioni accessorie e dei periodi trascorsi alla guida di veicoli cui il Regolamento non si applica.

Il Fatto

Alcuni conducenti di autobus di linea hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo un indennizzo per non avere fruito del riposo settimanale regolare di almeno 45 ore e per avere superato il limite bisettimanale di 90 ore di guida, con riferimento al periodo compreso tra l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 561/2006 e il dicembre 2010.

Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo un indennizzo forfettario uguale per tutti. La Corte d’Appello ha confermato l’an, ricalcolando le somme per ciascun lavoratore, e ha ritenuto applicabile il Regolamento sul presupposto che i percorsi superassero i 50 chilometri: il “percorso” è stato identificato con il tragitto complessivo giornaliero del conducente extraurbano. Ai fini del calcolo del limite bisettimanale, la Corte di merito ha considerato l’intera durata del turno e non il solo tempo al volante. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dai lavoratori.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 3, lett. a), del Regolamento, che esclude dall’applicazione i veicoli adibiti a trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non superi i 50 chilometri. La società sosteneva che il percorso non rileva quando sia organizzato in più tratte autonome, ciascuna inferiore alla soglia.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2, paragrafo 1, lett. b) individua i veicoli destinati ad applicare il Regolamento; l’art. 3, lett. a) delimita l’eccezione. La questione è stata rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che ha escluso ogni parametro di tipo soggettivo, calibrato sul lavoro svolto dal singolo conducente nella giornata: nessuna norma richiama la distanza effettivamente percorsa dall’autista. Ciò determina l’accoglimento del ricorso, perché la Corte territoriale aveva assunto proprio un parametro soggettivo.

Quanto ai criteri oggettivi, il termine “percorso” designa l’itinerario che collega un punto di partenza a un punto di arrivo collegato al servizio regolare, individuato dall’impresa. La nozione coincide con l’itinerario di linea, con o senza fermate intermedie predeterminate, e non con la distanza massima raggiunta oltre l’itinerario. I percorsi “a raggiera” o di andata e ritorno non consentono la sommatoria delle singole sottotratte: identificano più percorsi, rilevanti solo se tra partenza e arrivo vi sia distanza superiore ai 50 chilometri. Diverso è il percorso circolare, in cui conta l’intera lunghezza tra inizio e fine del trasporto. L’identificazione del percorso resta accertamento di fatto.

La Corte precisa poi che il Regolamento non è disciplina unitaria esclusiva. Quando il conducente effettua percorsi che vi rientrano, si applicano le regole di tutela di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, per i limiti giornalieri, settimanali e bisettimanali. Tali salvaguardie non escludono le ulteriori tutele della Direttiva 2002/15/CE e del d. lgs. n. 234 del 2007, evitando duplicazioni di una medesima tutela.

Sul secondo motivo, la Corte di Giustizia ha chiarito che la nozione di “periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive” include solo il tempo di guida di cui all’art. 4, lett. j), con esclusione delle altre mansioni ai sensi dell’art. 6, paragrafo 5 e del tempo trascorso alla guida di veicoli cui il Regolamento non si applica. Il principio è difforme dalla sentenza impugnata. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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