Spese di lite compensate per un terzo senza supporto motivazionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25220 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale; nelle altre ipotesi è configurabile un mero errore materiale. Il contrasto assume rilievo anche quando si annida all’interno della sola motivazione, tra affermazioni antitetiche sulla stessa circostanza. L’esatto contenuto della sentenza si individua integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice, con prevalenza della parte maggiormente attendibile e capace di giustificare il dictum. Nel rito del lavoro, in difetto di impugnazione, prevale il dispositivo. La statuizione sulle spese che compensi parzialmente per un concorso di colpa inesistente secondo la stessa motivazione è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito contro la società datrice e l’INPS per il risarcimento del danno derivante dall’erroneo calcolo del periodo contributivo utile a conseguire la pensione di anzianità. Confidando nei dati dell’estratto contributivo, aveva sottoscritto un atto transattivo con rinuncia a impugnare il licenziamento; respinta la domanda di pensione, aveva versato contribuzione volontaria per la propria copertura assicurativa.
Nei gradi di merito era rimasto accertato l’errore di calcolo, ma non era stato possibile risalire all’impiegato responsabile. Nel primo giudizio di cassazione si era affermato che l’INPS risponde del danno da inadempimento contrattuale, salva la prova dell’estraneità dell’errore alla sua sfera di controllo, tutelando l’affidamento dell’assicurato nel valore certificativo della comunicazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha escluso la corresponsabilità del destinatario e liquidato il danno; sulle spese ha posto il carico all’INPS, compensandole però per un terzo per il “ravvisato concorso di colpa”. Gli eredi del lavoratore ricorrono avverso tale capo.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per la contraddittorietà del capo sulle spese: la Corte d’appello, affermata l’insussistenza della corresponsabilità, aveva poi giustificato la compensazione parziale sul concorso di colpa.
Il ricorso è fondato. La Corte ricorda il proprio orientamento: il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e del diritto riconosciuto (Cass. n. 16014/2017); negli altri casi ricorre un mero errore materiale (Cass. n. 26074/2018). L’insanabilità non sussiste quando la motivazione è coerente con il dispositivo, limitandosi a ridurne o ampliarne il contenuto decisorio, o quando la divergenza è solo quantitativa e la motivazione è ancorata a un elemento obiettivo acquisito al processo, che escluda un ripensamento del giudice (ord. n. 10305/2011).
L’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte che riveli l’effettiva volontà del giudice, con prevalenza della parte più attendibile e capace di giustificare il dictum (Cass. n. 17910/2015); ove manchi un vero contrasto, prevale la statuizione desumibile dall’unica parte in cui il provvedimento si esprime (Cass. n. 15585/2007, n. 15088/2015, n. 12841/2016). Il principio di interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non giunge però a integrarne il contenuto precettivo, per la prevalenza da attribuirsi al dispositivo (Cass. n. 3469/2020, n. 39050/2021). Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile determina la nullità, da far valere con l’impugnazione; in difetto, prevale il dispositivo (Cass. ord. n. 17275/2025).
Nel caso concreto la pronuncia contiene contraddizioni inconciliabili già nel corpo della motivazione: al punto n. 5 la Corte territoriale afferma che la corresponsabilità non sussiste; al punto n. 6 richiama il ravvisato concorso di colpa per compensare le spese per un terzo. Non è comprensibile su quale ulteriore o alternativo fondamento argomentativo sia stato ravvisato il concorso di colpa. Nel dispositivo i compensi sono liquidati senza ulteriore specificazione, sicché manca coerenza logica con la motivazione sul capo delle spese e resiste il dubbio sulla statuizione prevalente. Sussiste dunque un contrasto insanabile sia tra motivazione e dispositivo sia tra singole parti della motivazione.
Le altre questioni restano assorbite. La compensazione ex art. 92, secondo comma, c.p.c., pur qualificata come norma elastica – a mente della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale – allorché concorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” specificate dal giudice del merito, richiede comunque una verifica sul giudizio espresso, censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio.
Nota della Redazione
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