Non cumulo tra risarcimento in forma specifica e per equivalente (Cass. civ. Sez. 3 n. 7494 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente non sono cumulabili, dovendo il danneggiato optare per l’uno o per l’altro, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi non coperti dal ripristino. Il proprietario di un immobile danneggiato, ove il condominio abbia provveduto al pagamento delle spese di restauro, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento, a meno che non alleghi e dimostri che, a restauro avvenuto, il bene abbia comunque perso parte del suo valore. È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti in un unico ambito la violazione di norme di diritto, vizi del procedimento e l’omesso esame di fatti decisivi, per inestricabile commistione delle censure.
Il Fatto
Il proprietario di alcuni locali terranei siti in un condominio di Napoli, danneggiati da un allagamento, aveva ottenuto dal Tribunale la condanna del condominio al risarcimento del danno, liquidato in una somma di denaro. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’appello, che aveva rigettato l’impugnazione del danneggiato, il quale lamentava la mancata liquidazione del danno da mancata vendita degli immobili. Avverso la decisione della Corte territoriale, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato la tardività del controricorso del condominio, depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Tale tardività, comportando la decadenza dalla possibilità di svolgere attività difensiva, ha determinato la nullità della memoria depositata per l’udienza.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la commistione di censure di natura diversa, prospettate congiuntamente in violazione dei paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. Con riguardo al profilo della motivazione, il Collegio ha altresì escluso la fondatezza delle doglianze, ritenendo che la sentenza impugnata superi il cd. “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il danneggiato non può cumulare il risarcimento in forma specifica con quello per equivalente, dovendo le due domande essere proposte in via subordinata. Tale principio, secondo il Collegio, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il condominio abbia già provveduto a rifondere le spese necessarie per il restauro dell’immobile: in questo caso, il proprietario non può pretendere anche il danno da deprezzamento, salvo che provi che, a ripristino avvenuto, il bene abbia comunque perso valore. Nel caso di specie, gli elementi probatori erano risultati carenti.
La doglianza relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata invece giudicata inammissibile, in quanto volta a censurare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese di lite, è stato infine ritenuto inammissibile per carenza di specificità e comunque infondato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nullità delle spese del giudizio di legittimità in ragione della mancata costituzione del controricorrente.
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Nota della Redazione
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