Improcedibilità giudizio di conto per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 8 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che ha in uso presso gli uffici dell’ente, con mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovano oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Solo il consegnatario con debito di custodia, addetto a una gestione tipicamente di magazzino, assume la qualifica di agente contabile e soggiacce al giudizio di conto. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile per il Comune di Carsoli, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il conto contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario: macchinari, attrezzature, impianti, attrezzature informatiche, automezzi, mobili e arredi.

Con relazione di irregolarità, il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio le criticità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia, configurandosi piuttosto un mero obbligo di vigilanza su beni di uso abituale. L’agente contabile, nelle proprie osservazioni, ha preso atto dell’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, aderendo alle conclusioni del relatore e chiedendo l’archiviazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione dell’agente. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 consente di qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte delinea la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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