Debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 190 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, nei confronti dei dipendenti degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Il discrimine tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni in deposito. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso delle diverse articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale ha presentato il conto giudiziale relativo ai beni mobili di pertinenza del Comune, riferito all’esercizio finanziario 2021, nella qualità di consegnatario. Il conto giudiziale indicava un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha dubitato di tale qualificazione, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La questione è giunta così davanti alla Sezione giurisdizionale, chiamata a stabilire se sussistesse l’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta invece di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune, destinati a utilizzazione duratura e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.

Da qui la qualificazione dei beni come assoggettati a mero debito di vigilanza, con conseguente esclusione dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in adesione a canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio.

La Corte ha poi individuato l’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra le due figure: la gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano l’obbligo restitutorio dei beni in deposito. L’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può dunque prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, nonché della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Poiché nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia — per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino — il Collegio ha ritenuto insussistente l’obbligo di resa, dichiarando improcedibile il giudizio e disponendo la restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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