Non luogo a esprimersi sul secondo parere di conferma (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 328 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, dopo un parere in tutto o in parte negativo della Sezione regionale di controllo sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, intenda procedere ugualmente, essa è tenuta soltanto a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a dare pubblicità a tali ragioni nel proprio sito istituzionale. L’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, non prevede il rilascio di ulteriori pareri su successivi atti deliberativi attinenti alla medesima operazione societaria. Ne consegue che la conferma o l’integrazione del provvedimento già valutato non impone un nuovo esercizio del potere di controllo, con la conseguente dichiarazione di non luogo a esprimersi.

Il Fatto

Un comune ha adottato una deliberazione consiliare di conferma di una precedente decisione, con cui aveva autorizzato e approvato l’acquisizione, da parte di una società a capitale pubblico, di una partecipazione in un’altra società, nell’ambito di un processo di aggregazione societaria nel servizio di igiene urbana.

Su quella precedente deliberazione la Sezione regionale di controllo aveva già espresso parere sfavorevole con una propria deliberazione del luglio 2025. Il comune, facendo propria una relazione di riscontro predisposta dalla società partecipante e illustrativa delle ragioni dell’operazione e dei vantaggi per i soci, ha confermato la decisione e ha chiesto un nuovo parere alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, della legge n. 118/2022. Il comma 3 disciplina il termine di sessanta giorni entro cui la Corte delibera sulla conformità dell’atto ai parametri normativi, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; decorso inutilmente il termine, l’amministrazione può procedere.

Il comma 4 prevede che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, l’amministrazione che intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui intende discostarsi dal parere e a dare pubblicità a tali ragioni nel sito internet istituzionale. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022, la Sezione osserva che la disposizione individua puntualmente tempi e modi del potere di controllo, senza prevedere il rilascio di ulteriori pareri dopo il primo su eventuali atti deliberativi successivi attinenti alla medesima operazione societaria.

L’ultimo periodo del comma 4 non impone altro onere se non quello di motivare analiticamente il dissenso e di dare pubblicità alle relative ragioni. Non richiede, dunque, un nuovo esercizio della peculiare attività di controllo sul provvedimento di acquisizione già negativamente valutato e in seguito integrato o confermato dall’amministrazione interessata.

Nel caso concreto, il comune ha confermato l’autorizzazione e l’approvazione dell’operazione, facendo proprio lo schema di relazione di riscontro ai rilievi contenuti nel parere della Corte. Si tratta esattamente dell’ipotesi dell’ultimo periodo del comma 4, che non contempla la riedizione del potere già esercitato dalla Sezione. Da qui il non luogo a esprimersi sulla deliberazione consiliare di conferma, con riserva delle valutazioni ai successivi controlli previsti dagli artt. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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