Danno da disservizio: serve prova del pregiudizio patrimoniale concreto (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 62 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio costituisce danno-conseguenza di natura patrimoniale e non può essere desunto in via automatica dalla commissione di un reato da parte del pubblico dipendente. Il Pubblico ministero contabile deve fornire la prova del pregiudizio economico concreto subito dall’amministrazione danneggiata, dimostrando che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile. L’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994 ammette il danno obliquo, ma l’amministrazione danneggiata va identificata in quella direttamente interessata dalla singola procedura. La mera condotta illecita penalmente rilevante non integra di per sé il pregiudizio erariale risarcibile.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura regionale ha evocato in giudizio numerosi convenuti per il risarcimento di un danno quantificato in oltre duecentomila euro, distinto in danno da disservizio e danno all’immagine, asseritamente cagionato all’Azienda ospedaliera di Perugia, alla Regione Umbria, alla USL Umbria 1 e al Ministero dell’Interno. La vicenda trae origine da un procedimento penale conclusosi con la condanna di primo grado di alcuni convenuti per falso ideologico e materiale e rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione a presunte irregolarità nello svolgimento di concorsi sanitari. Altri convenuti hanno definito il giudizio penale con rito abbreviato o patteggiamento.
La Procura contabile ha fondato la propria pretesa quasi esclusivamente sulle risultanze del processo penale, calcolando il danno da disservizio in via equitativa su una frazione delle retribuzioni o dei compensi percepiti nel periodo di commissione delle condotte. I convenuti hanno contestato la nullità degli atti, la prescrizione, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, l’insussistenza del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disatteso tutte le eccezioni preliminari, dichiarando la contumacia di due convenuti non costituiti e rigettando i profili di difetto di giurisdizione, nullità della notificazione e dell’atto di citazione, prescrizione e carenza di interesse. Sul punto ha ribadito l’autonomia dell’azione erariale rispetto a quella civile e penale, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9988/2023, e ha qualificato come specifica e concreta la notizia di danno desunta dalle notizie di stampa, secondo Sezioni riunite n. 12/2011/QM.
Nel merito la domanda è stata rigettata. La Corte ha ricostruito l’istituto del danno da disservizio come pregiudizio arrecato all’organizzazione amministrativa che abbia reso inefficace o inefficiente l’azione pubblica, richiamando la nozione di prestazione “desostanziata” già affermata da Sez. II app. n. 154/2022. Ha poi precisato che tale pregiudizio, di creazione pretoria, ha natura patrimoniale e richiede la concreta dimostrazione di un danno emergente o di un lucro cessante, restando esclusa ogni prova presuntiva o indiziaria.
Il passaggio centrale muove dalla teoria causale: richiamando Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, il Collegio ha qualificato il danno da disservizio come danno-conseguenza e non come danno-evento. Da ciò deriva il divieto di configurare un danno in re ipsa: nel caso di comportamenti integranti reato, il pregiudizio non può costituire l’automatica conseguenza della condotta illecita, altrimenti l’istituto si snaturerebbe in una sanzione accessoria collegata alla sola commissione del reato.
Nel caso concreto il Pubblico ministero contabile non ha fornito la prova richiesta. L’atto di citazione non indicava i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare legalità ed efficienza, né che risorse destinate ai fini istituzionali fossero state impiegate per sanzionare il dipendente infedele. Inoltre, le amministrazioni evocate non erano tutte coinvolte nelle procedure concorsuali, sicché l’amministrazione danneggiata andava identificata, caso per caso, in quella direttamente interessata. La Sezione ha infine rilevato che i reati contestati, falso e rivelazione di segreto, sono reati di pericolo e non di danno, e che manca una sentenza penale irrevocabile.
Nota della Redazione
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