Riliquidazione con sistema retributivo e mancata unificazione dei contributi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 14 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema interamente retributivo di cui all’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 presuppone che l’assicurato possa far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Per i contributi accreditati in gestioni diverse, il raggiungimento di tale soglia esige la previa unificazione della contribuzione, attuabile esclusivamente mediante gli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione ovvero del cumulo, tutti alternativi e azionabili solo a istanza di parte. In mancanza di un valido titolo di unificazione, i periodi non possono essere computati unitariamente. La domanda di ricongiunzione non perfezionata non è convertibile in domanda di cumulo, in assenza di espressa autorizzazione normativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri con la qualifica di appuntato scelto a partire dal 1° maggio 2018, è stato collocato in quiescenza con il sistema misto. L’INPS aveva ritenuto che al 31 dicembre 1995 l’anzianità contributiva fosse pari a 17 anni, 3 mesi e 21 giorni. Il ricorrente assumeva invece una corretta anzianità di 18 anni, 2 mesi e 1 giorno, computando anche 10 mesi e 8 giorni di contributi maturati nella gestione ex ENPALS.
Con sentenza n. 459/2021 il Giudice di prime cure rigettava il ricorso. La I Sezione di Appello, con decisione n. 195/2024, riformava la decisione solo quanto all’improponibilità per carenza di domanda amministrativa, rinviando al primo giudice. Riassunto il giudizio, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione con il sistema interamente retribuito, indipendentemente dalla ricongiunzione. L’INPS ha eccepito il giudicato interno e la consumazione del diritto alla ricongiunzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha anzitutto escluso il dedotto giudicato ostativo. La domanda principale di riliquidazione con il sistema retributivo e quella subordinata di riliquidazione con il sistema misto sono legate da rapporto di continenza. Il ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza, ha correttamente limitato l’appello al solo capo lesivo, senza che ciò renda intangibile la statuizione di rigetto sulla domanda principale contenuta nella sentenza di primo grado.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina di unificazione delle contribuzioni frammentate. La ricongiunzione, di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 29/1979, ha natura onerosa e produce una pensione unica previa riunificazione dei contributi in un’unica gestione. La totalizzazione, prevista dall’art. 1 d.lgs. n. 42/2006, è gratuita, ripartisce il trattamento pro quota e richiede il compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo un’anzianità di quaranta anni. Il cumulo delle contribuzioni, di cui all’art. 1, commi 239-248, l. n. 228/2012, esteso ai liberi professionisti dall’art. 1, comma 195, l. n. 232/2016, consente di unificare i periodi non coincidenti senza trasferimento materiale della contribuzione.
Applicando tali istituti, il giudice ha rilevato che la ricongiunzione non si è perfezionata per il mancato pagamento dell’onere economico nei termini, con valore di rinuncia ai sensi dell’art. 5 l. n. 29/1979, e per il superamento del limite della facoltà esercitabile una sola volta. La totalizzazione è esclusa per difetto di istanza e dei requisiti di legge, tra cui l’età. Il cumulo difetta di qualsiasi domanda e, per il ricorrente, non è più presentabile dopo la cessazione dal servizio.
La Corte ha poi escluso la possibilità di convertire la domanda di ricongiunzione in domanda di cumulo, per la natura eterogenea degli istituti e in mancanza di autorizzazione normativa. Ne consegue il rigetto del ricorso, non potendo i contributi ex ENPALS essere computati unitamente a quelli INPS. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 900,00.
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Nota della Redazione
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