Danno erariale da abuso della funzione ispettiva: prescrizione e duplum (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 279 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità, l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da disservizio è infondata quando le condotte del dipendente, per la loro natura fraudolenta e per la capacità di generare una falsa rappresentazione della realtà, integrano occultamento doloso e impediscono all’amministrazione di acquisire tempestiva consapevolezza del pregiudizio; il dies a quo decorre allora dalla scoperta del danno, e gli atti interruttivi successivi ne escludono la maturazione. Quanto al danno all’immagine, la condizione di proponibilità dell’azione si realizza con l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, restando il termine prescrizionale sospeso fino alla conclusione del procedimento penale; il pregiudizio, non configurabile in re ipsa, è provato con presunzioni gravi, precise e concordanti ed è liquidato con il criterio presuntivo del duplum dell’utilità indebitamente percepita.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha evocato in giudizio un militare della Guardia di Finanza, già in servizio presso una Compagnia territoriale, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di € 19.701,64 in favore del Corpo di appartenenza. La pretesa si fondava su un episodio di abuso della funzione ispettiva: reiterati accessi presso un esercizio commerciale, con pressioni e minacce velate, finalizzati a ottenere il pagamento di materiali idraulici destinati all’abitazione del dipendente, formalmente fatturati alla commerciante.

La vicenda era stata accertata in sede penale con sentenza di condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità e ricettazione, divenuta irrevocabile, e con una separata condanna militare per ritenzione di oggetti d’armamento. Il danno contestato era articolato in danno da disservizio, per interruzione del rapporto sinallagmatico e alterazione organizzativa, e in danno all’immagine. Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale e, nel merito, la carenza di prova su ogni voce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che fissa in cinque anni il termine dal fatto dannoso, salvo differimento alla scoperta in caso di occultamento doloso. Esso ricorre quando le condotte dell’agente impediscono all’amministrazione o alla Procura di acquisire piena consapevolezza del pregiudizio; il termine è peraltro interrotto dalla costituzione in mora e dalla notifica dell’invito a dedurre.

Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 66 c.g.c., perché la nuova disciplina prescrizionale opera solo per i fatti successivi al 7 ottobre 2016, mentre le condotte contestate sono tutte anteriori. Le alterazioni documentali, le pressioni psicologiche e le modalità fraudolente accertate in sede penale integrano l’occultamento doloso, con dies a quo individuale almeno nella data dell’ordinanza di sospensione dal pubblico ufficio; gli atti interruttivi intervenuti escludono la maturazione del termine alla data dell’atto di citazione.

Quanto al danno all’immagine, l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 sospende la prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale. La condizione di proponibilità si è realizzata con l’irrevocabilità della condanna, intervenuta con la pronuncia della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 e l’art. 51, comma 7, c.g.c., e dà atto del contrasto giurisprudenziale sull’ambito dei reati rilevanti, rilevando che il reato di induzione indebita rientra comunque tra i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

Sul danno da disservizio, il Collegio condivide la quantificazione operata con il criterio equitativo dell’art. 1226 c.c., richiamando il principio del più probabile che non e valorizzando i costi non ordinari sostenuti dall’amministrazione. Il pregiudizio reputazionale, non configurabile in re ipsa, è provato da presunzioni gravi, precise e concordanti e dai criteri oggettivo, soggettivo e sociale, con il clamor fori quale fattore aggravante e non presupposto necessario. La liquidazione segue il criterio del duplum, pari al doppio del valore dell’utilità percepita.

La Corte ha quindi respinto l’eccezione di prescrizione, ha accolto integralmente la domanda e ha condannato il convenuto al pagamento di € 10.213,44 per danno all’immagine e € 9.488,20 per danno da disservizio, con interessi legali dal deposito. Ha respinto l’istanza di anonimizzazione, non essendo stati indicati i motivi legittimi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *