Ricongiunzione non onerosa presso enti soppressi e automaticità delle prestazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 81 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici soppressi avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 29/1979. Alla ricongiunzione non onerosa non può essere opposta la mancata produzione del mod. O1M da parte dell’interessato, poiché l’INPS è esso stesso destinatario della denuncia contributiva che il datore di lavoro è tenuto a presentare e a consegnare in copia al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno. Trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 cod. civ., in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro. Grava sul lavoratore il solo onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con sistema misto, ha prestato servizio, prima dell’assunzione in ruolo presso un Comune, alle dipendenze di un ente pubblico soppresso. Con domanda ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979 ha chiesto all’INPS la ricongiunzione non onerosa dei relativi periodi contributivi, allegando la certificazione di servizio.

L’INPS ha accolto l’istanza solo per alcuni periodi, escludendo quello per cui non risultava copertura contributiva nell’estratto previdenziale. Il ricorso proposto avanti al giudice del lavoro è stato definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunta la causa avanti al giudice contabile, l’Istituto ha eccepito la decadenza dall’azione, la prescrizione dei contributi e la rinuncia implicita derivante da una successiva domanda di riscatto.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639/1970, rilevando che la disposizione riguarda i giudizi avanti al giudice del lavoro e non è applicabile alle controversie pensionistiche devolute alla giurisdizione contabile. Nel caso di specie, la volontà dell’Istituto si è cristallizzata solo con il provvedimento di rigetto della domanda di ricongiunzione, non potendosi attribuire valenza provvedimentale alle comunicazioni informali inviate al pensionato.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione dei contributi: il ricorso non mira a recuperare contributi omessi dal datore di lavoro, ma a ottenere l’accredito di contributi che si assumono già versati e non correttamente registrati. Né la successiva domanda di riscatto integra rinuncia alla pregressa istanza di ricongiunzione, avendo finalità meramente cautelari.

Nel merito, l’INPS lamenta la mancata produzione del mod. O1M in copia conforme. La Corte rileva che l’art. 4 del d.l. n. 352/1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 467/1978, impone al datore di lavoro di presentare la denuncia nominativa all’INPS e di consegnarne copia al lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno. L’Istituto è dunque destinatario della stessa denuncia che vorrebbe far gravare in via esclusiva sul lavoratore.

La Corte applica quindi il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 cod. civ., confermato dall’art. 27, comma 2, del r.d.l. n. 636/1939, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Sul lavoratore grava il solo onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro, onere pienamente assolto con i certificati di servizio e i prospetti di liquidazione. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’INPS di riconoscere i contributi, ricalcolare la pensione con il sistema retributivo e corrispondere gli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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