Danno erariale da assenteismo e danno all’immagine della PA (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 108 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, mediante alterazione dei sistemi automatizzati di rilevazione, attesti falsamente la propria presenza in servizio durante l’orario di lavoro è tenuto a risarcire il danno erariale. Il danno patrimoniale è pari, quanto meno, alla retribuzione corrisposta per il periodo di mancata prestazione. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio, sopravvive alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 ed è liquidabile equitativamente, anche prescindendo da una previa condanna penale, in misura pari al danno patrimoniale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente pubblico, operatore tecnico centralinista presso una struttura ospedaliera, per sentirne accertare la responsabilità amministrativa in favore dell’azienda sanitaria di appartenenza. Gli si contestava di essersi allontanato più volte dalla sede di lavoro durante l’orario di servizio, senza timbrare il cartellino e senza autorizzazione, per recarsi in esercizi commerciali.

Le condotte, rilevate dai militari attraverso osservazione, controllo e pedinamento, risultavano documentate e raffrontate con i fogli di rilevazione automatica della presenza, dai quali emergeva la registrazione della presenza in servizio. L’amministrazione aveva disposto il licenziamento disciplinare. Il danno patrimoniale era quantificato nella retribuzione corrisposta per le giornate di assenza ingiustificata; il danno all’immagine, in misura doppia. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, constatata la regolarità della notifica dell’atto di citazione a mani proprie, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.

Nel merito ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la materia dell’orario è stata disciplinata dall’art. 22 della legge n. 724/1994, che ha precisato come l’orario di lavoro sia accertato mediante controlli obiettivi e automatizzati. Le direttive della Funzione Pubblica hanno ribadito che l’osservanza dell’orario costituisce obbligo essenziale del dipendente e che i sistemi automatici determinano la retribuzione. Il d.lgs. n. 165/2001 ha previsto sanzioni disciplinari e penali per la falsa attestazione della presenza, con obbligo di risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (sentenze n. 133/2017 e n. 111/2018; sentenza n. 22 del 1° marzo 2017), secondo cui, in presenza di inadempienza accertata nella prestazione, il danno è quanto meno pari alla spesa retributiva sostenuta. Ha qualificato la condotta del convenuto come dolosa, per la piena consapevolezza dell’illiceità e la reiterazione delle assenze.

Sul danno all’immagine, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, rilevando che la declaratoria di illegittimità parziale dell’art. 55-quater non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, comma 2, né sulle modalità di stima del danno. Ha richiamato il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 come punto di riferimento per la valutazione equitativa, escludendo la necessità di una previa condanna penale. Ha infine liquidato il danno all’immagine in misura pari a quello patrimoniale, riducendo la pretesa attorea, tenuto conto del ruolo di non particolare esposizione del dipendente e dell’assenza di impatto mediatico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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