Decorrenza della prescrizione erariale dalla richiesta di rinvio a giudizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 151 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, quando le condotte generatrici del danno erariale integrano un illecito penale e ne siano state oggetto di doloso occultamento, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui il pubblico ministero contabile consegue la conoscenza qualificata del fatto dannoso, da intendersi come concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e del pregiudizio, e non come mera conoscenza o conoscibilità dell’illecito penale. Nell’alternativa tra richiesta di rinvio a giudizio e successivo decreto che la dispone, rileva il momento in cui si realizza l’effettiva conoscenza dei fatti dannosi, almeno nel loro nucleo essenziale. Ove l’informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p., con allegata la richiesta e la consulenza tecnica del p.m. penale, sia pervenuta al requirente contabile in epoca anteriore al decreto, la prescrizione decorre da tale anteriore acquisizione, non potendosi differire al provvedimento del giudice penale che nulla aggiunge in punto di fatti e soggetti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla trasmissione al p.m. contabile degli atti di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, relativo alla realizzazione della “Piazza della Libertà” e del parcheggio sotterraneo. I lavori erano stati oggetto di quattro affidamenti, per ciascuno dei quali erano state prospettate violazioni di legge e indebiti esborsi ascritti a tre soggetti, nelle rispettive qualità di direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile unico del procedimento.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza, aveva dichiarato la prescrizione dell’azione erariale, ritenendo che, per i fatti coincidenti con un illecito penale, il dies a quo decorresse dalla richiesta di rinvio a giudizio e non dal decreto che la dispone. Il Procuratore regionale ha interposto appello, deducendo che il termine andrebbe ancorato al decreto che dispone il giudizio, momento in cui la Procura erariale avrebbe potuto percepire nei dettagli gli estremi della fattispecie. Gli appellati hanno resistito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il requisito della specificità non va inteso in senso formalistico: occorre che dall’atto siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono la decisione impugnata, senza che l’appellante debba riportarne analiticamente tutti i passaggi. Nel caso di specie il gravame è risultato sufficientemente corredato di riferimenti in fatto e in diritto.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro cronologico. La richiesta di rinvio a giudizio del p.m. penale risale al 21 aprile 2016; la notizia ex art. 129 disp. att. c.p.p. della richiesta, con relativo visto, è del 21 giugno 2016; solo il 26 ottobre 2016 il G.i.p. ha disposto con decreto il rinvio a giudizio. L’informativa è pervenuta al protocollo della Procura regionale l’11 luglio 2016, con allegato un supporto informatico contenente la relazione del consulente tecnico del p.m. penale e una dettagliata ricostruzione dei fatti.
La Corte ha escluso che la decorrenza della prescrizione potesse essere differita all’emissione del decreto che ha disposto il giudizio. Il successivo decreto, infatti, non fa altro che riprodurre il contenuto della richiesta, senza aggiungere alcunché in merito ai fatti contestati o ai soggetti coinvolti. L’invito a dedurre del requirente contabile richiama puntualmente la consulenza tecnica acquisita in sede penale, dalla quale già emergevano gli elementi qualificanti delle singole poste di danno, ivi comprese le lavorazioni difformi, lo smaltimento delle acque di falda e i prezzi sovrastimati delle opere complementari.
Quanto al doloso occultamento, la Sezione ha ribadito che la circostanza per cui gli illeciti derivino da atti pubblici non esclude affatto l’occultamento: per disvelare l’illiceità e la dannosità delle condotte si è reso necessario un laborioso approfondimento istruttorio. La “scoperta” del danno non coincide con la semplice conoscenza o conoscibilità dell’illecito penale, ma postula il concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e del pregiudizio, a seguito di specifiche attività investigative. Quando il fatto generatore ha rilevanza penale, occorre tendenzialmente attendere la chiusura delle indagini preliminari, salvo prova di anteriore conoscenza da parte dell’amministrazione o del requirente.
La Corte ha quindi confermato che l’atto di costituzione in mora è stato notificato ben oltre il termine quinquennale, pur considerando la sospensione dei termini ex art. 85 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dal 8 marzo al 31 agosto 2020. L’appello è stato conclusivamente rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado e compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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