Revoca della pensione per errore di diritto e affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 152 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del provvedimento definitivo di pensione, l’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973 individua casi tassativi di intervento in autotutela, tra i quali non figura l’errore di diritto, consistente nella violazione, falsa o erronea applicazione di una norma. La mera sfavorevole rivalutazione della documentazione già esaminata dall’INPS in sede di concessione non integra l’errore di fatto, poiché difetta una falsa percezione dei fatti e ricorre al più un diverso giudizio sulla sufficienza probatoria del compendio documentale. Il provvedimento di annullamento della rendita vitalizia, una volta che questa sia confluita nel provvedimento di ricongiunzione, costituisce presupposto del trattamento pensionistico pubblico e va misurato con i vizi e i termini previsti per la revoca del vitalizio pubblico. Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia in cui l’accertamento sui requisiti contributivi sia strumentale al ripristino della pensione a carico della gestione pubblica.
Il Fatto
La vicenda riguarda una ex collaboratrice scolastica, alla quale l’INPS aveva riconosciuto una rendita vitalizia per l’attività di coadiuvante svolta nell’azienda artigianale del padre, con accredito contributivo e relativo onere a carico dell’assicurata. Il medesimo periodo era stato poi oggetto di ricongiunzione onerosa ai fini del trattamento di quiescenza. Regolarizzati i versamenti, l’interessata ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, conseguendo la liquidazione della pensione anticipata con decorrenza dal 1° settembre 2019.
Successivamente l’Istituto ha avviato un procedimento di annullamento della rendita, contestando asserite incongruenze nella documentazione. Al termine, l’INPS ha annullato il provvedimento di accoglimento della rendita e ha disposto la revoca della pensione, sospendendo l’erogazione di ogni trattamento. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto al trattamento pensionistico e l’illegittimità della revoca. L’INPS ha proposto appello, censurando la giurisdizione contabile e la qualificazione del vizio come errore di diritto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ribadito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica. In tale ambito la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione.
Nella specie, la questione relativa alla costituzione della rendita vitalizia è apparsa connessa e strumentale rispetto al diritto alla pensione pubblica. L’oggetto sostanziale del giudizio è il ripristino della pensione, previo accertamento incidentale dei requisiti pensionistici, tra cui il riscatto contributivo del periodo controverso. L’omissione contributiva afferisce, del resto, a un periodo lavorativo risalente e da tempo cessato, il che conferma la giurisdizione contabile.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la disciplina degli artt. 203, 204, 205 e 206 d.P.R. n. 1092/1973, rilevando che l’errore di diritto è escluso dai casi consentiti di modifica e revoca del provvedimento pensionistico definitivo. Si tratta di scelta non irragionevole, volta a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del pensionato a fronte di errori non connotati da oggettività ed immediata percepibilità. L’errore di fatto, invece, si sostanzia in situazioni di semplice e concreta rilevabilità, purché individuato e rimosso entro il termine (perentorio) di tre anni.
La Corte ha escluso che il primo giudice abbia indebitamente sovrapposto la revoca della rendita e quella della pensione. Il provvedimento di annullamento della rendita costituisce presupposto del trattamento pubblico: una volta confluita nel provvedimento di ricongiunzione, essa ha trasformato il periodo in contribuzione utile ai fini della pensione nella gestione pubblica, cosicché i presupposti del trattamento devono misurarsi con i vizi e i termini previsti per la revoca del vitalizio pubblico.
Nel merito, la revoca è intervenuta all’esito di un mero mutamento d’indirizzo dell’INPS circa l’idoneità della documentazione già prodotta. L’Istituto si è limitato a rivalutare i medesimi documenti, fornendo una diversa e più restrittiva interpretazione dell’art. 13 legge n. 1338/1962 in ordine alle regole probatorie. Non ricorre, dunque, alcun errore di fatto, ma al più un errore di diritto sul regime probatorio. L’appello è stato pertanto rigettato, con integrale conferma della decisione gravata e condanna dell’INPS alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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