Opere di urbanizzazione, acquisizione al Comune solo con collaudo funzionale (TAR Lombardia n. 986 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento al Comune della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante non si produce automaticamente per il solo uso pubblico dei beni, né per la mera previsione programmatica della loro destinazione pubblica, né per effetto di un atto ricognitivo dell’interesse pubblico. L’art. 28 della legge n. 1150/1942 impone che la convenzione di lottizzazione preveda il termine della cessione gratuita delle aree, ma l’obbligo del Comune di prendere in consegna le opere presuppone l’accertamento della loro buona e regolare esecuzione. Per gli impianti tecnologicamente complessi tale accertamento non si esaurisce nel collaudo tecnico-amministrativo, ma esige un collaudo funzionale che ne verifichi efficienza ed efficacia. La clausola convenzionale che subordina la presa in carico a tali presupposti non è meramente potestativa, perché risponde a un interesse patrimoniale pubblicistico e seleziona i soli beni funzionalmente idonei allo scopo.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato il comprensorio turistico di Monte Pora in forza di una convenzione di lottizzazione approvata dal Comune nel dicembre 1974 e sottoscritta nell’aprile 1979. La convenzione prevedeva la cessione gratuita delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e la loro realizzazione a scomputo degli oneri, ponendo a carico del Comune l’obbligo di chiedere il passaggio in proprietà delle opere quando ne ricorressero le condizioni.

Con la sentenza non definitiva n. 538 del 2024 la domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 36 del 2023 è stata dichiarata improcedibile per intervenuta revoca. È rimasta da decidere la domanda di accertamento dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere e delle aree di sedime, e in subordine la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento coattivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio generale: il trasferimento della proprietà richiede un titolo idoneo, derivativo o originario, ovvero un atto di imperio nei casi previsti dalla legge. Nella specie non è mai intervenuto alcun contratto, atto unilaterale, fatto acquisitivo a titolo originario o provvedimento ablativo. Nemmeno la delibera consiliare che riconosceva l’interesse pubblico alla presa in carico dell’impianto vale a produrre l’effetto traslativo, poiché la legge non consente all’acquirente di acquistare tramite una propria manifestazione di volontà e tale delibera subordinava la presa in carico a interventi manutentivi mai eseguiti.

Il mero uso pubblico del bene non è sufficiente: occorre un atto o un fatto idoneo a trasferire il dominio, secondo la giurisprudenza richiamata. Neppure la dicatio ad patriam giova alla tesi della ricorrente, perché l’istituto costituisce al più una servitù di uso pubblico e non trasferisce la proprietà; manca inoltre la prova di una destinazione stabile e incondizionata del bene alle esigenze della collettività indistinta, anziché ai soli acquirenti del comprensorio.

Sulla domanda di accertamento dell’obbligo di acquisizione, il Collegio interpreta l’art. 7 della convenzione, che subordina il passaggio in proprietà alla ricorrenza di necessità di interesse collettivo e all’accertamento della buona e regolare esecuzione. Le due condizioni sono entrambe necessarie: disgiungerle imporrebbe al Comune di farsi carico di opere in astratto funzionali ma in concreto non funzionanti, in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

La clausola non è meramente potestativa: l’interesse pubblico perseguito è l’acquisizione di opere oggettivamente idonee alla loro funzione, e la condizione rafforza l’efficacia dello strumento convenzionale. Nel caso concreto il collaudo del 1982 ebbe natura solo tecnico-amministrativa: difettò il collaudo prestazionale, decisivo per gli impianti. L’impianto si rivelò inidoneo all’uso, come confermano i successivi interventi e le diffide. Le stesse delibere comunali successive ribadirono la necessità di interventi manutentivi a cura dei privati. Né la restituzione della polizza fideiussoria né il rilascio delle agibilità provano il ricorrere dei presupposti convenzionali.

Non essendosi realizzate le condizioni dell’art. 7, la domanda è respinta, non essendo ancora operativo l’obbligo del Comune. Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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