Danno erariale indiretto per spese legali rimborsate alle vittime di reato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 513 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, in forza dell’art. 28 Cost., abbia rimborsato alle vittime di reato le spese legali sostenute per la costituzione di parte civile subisce un danno erariale indiretto, risarcibile dal dipendente autore della condotta illecita. L’esborso si perfeziona, quale pregiudizio patrimoniale, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha determinato. Il nesso di causalità sussiste quando la condotta del dipendente sia connotata da dolo e non sia riconducibile, nemmeno per occasionalità necessaria, a fini istituzionali dell’ufficio. L’amministrazione ha diritto al rimborso integrale delle somme anticipate, con rivalsa pro quota nei confronti dei coobbligati in solido già escussi.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno aveva rimborsato alle parti civili di un processo penale le spese legali, liquidate in euro 99.075,72, dopo la condanna di alcuni funzionari e agenti di Polizia per i reati di sequestro di persona e violenza privata. La vicenda risale alla manifestazione “No Global” del 13 marzo 2001, durante la quale numerosi manifestanti erano stati condotti in una caserma e sottoposti a violenze fisiche e verbali.
La Procura regionale aveva citato in giudizio il convenuto per il risarcimento del danno indiretto. Una prima sentenza della Sezione aveva dichiarato inammissibile l’azione nei suoi confronti; la I Sezione Centrale, in appello, aveva riformato la decisione e rimesso la causa al giudice di prime cure per l’accertamento della corresponsabilità. Riassunto il giudizio, la causa è pervenuta alla decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal thema decidendum: stabilire se il rimborso delle spese legali corrisposto alle vittime costituisca pregiudizio risarcibile in sede contabile. Il punto di fatto è coperto dal giudicato penale di condanna per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., mentre le restanti imputazioni sono state dichiarate prescritte.
Sul piano normativo la Corte richiama l’art. 28 Cost., l’art. 22 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001: la pubblica amministrazione risponde verso i terzi dei danni arrecati dai propri dipendenti, salvo che la condotta sia determinata da motivi strettamente personali ed egoistici, tali da escludere ogni collegamento di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e l’attività produttiva di danno. Nel caso concreto la condotta è stata ritenuta dolosa e avulsa dai fini istituzionali.
La Sezione afferma che, una volta erogata la somma al terzo danneggiato in esecuzione della sentenza di condanna, l’amministrazione deve recuperare l’importo e denunciare l’autore materiale dell’illecito: il danno patrimoniale indiretto si consuma, infatti, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha imposto l’esborso. Da qui la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita del convenuto e il pregiudizio.
Quanto alla quantificazione, il danno complessivo è pari a euro 99.075,72. Due originari obbligati sono stati ammessi al rito abbreviato e hanno corrisposto euro 12.384,46 ciascuno, mentre il terzo coobbligato è stato condannato per euro 39.768,93. Scomputate tali somme, la Sezione condanna il convenuto al pagamento di euro 34.537,87, oltre rivalutazione dall’esborso e interessi legali dalla pubblicazione. Le spese del grado seguono la soccombenza, quelle d’appello sono compensate in ragione della riforma della statuizione preliminare in rito.
Nota della Redazione
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