Conto economale irregolare per prassi interne e conflitto controllore-controllato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 306 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione di cui all’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto presso la segreteria, che si identifica con la resa telematica e non con la mera sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. La coincidenza in capo al medesimo soggetto delle funzioni di agente contabile e di responsabile del procedimento di parificazione viola il principio di alterità tra controllore e controllato, ma non determina l’improcedibilità del giudizio, potendo il Collegio rilevare d’ufficio i profili di irregolarità della gestione. Il conto va pertanto dichiarato irregolare quando la gestione economale si sia svolta attraverso prassi interne non formalizzate, un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale e la sostanziale assenza di un quadro regolamentare puntuale sulle spese ammissibili e sui reintegri.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2018 reso dall’agente contabile, nella veste di economo di un centro autonomo di gestione di un ateneo, il quale aveva depositato il registro economale estratto dal sistema gestionale in uso presso l’amministrazione. La relazione di irregolarità aveva segnalato il mancato deposito del provvedimento di nomina, della relazione dell’organo di controllo interno e del provvedimento di parificazione, oltre a plurime criticità della gestione.

La difesa dell’agente ha eccepito l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito fosse avvenuto in data anteriore a quella risultante dagli atti, e ha contestato la possibilità di ascrivere all’agente profili di responsabilità, avendo egli operato in conformità alle istruzioni e alle prassi dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi emerge che la resa del conto è stata effettuata in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. Non si tratta, dunque, del momento di perfezionamento del deposito rilevante ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont., con la conseguenza che la relazione è stata depositata entro il termine.

Quanto ai profili di improcedibilità, i giudici ritengono superabili le contestazioni sulla mancata parificazione. Il decreto dirigenziale acquisito nell’istruttoria di un conto affine, per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile, attesta l’esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018, ed è espressivo di una prassi estensibile al conto in esame. Tuttavia, il Collegio rileva una non ammissibile coincidenza tra il soggetto controllore e quello controllato, avendo l’agente assunto, al contempo, le funzioni di economo e di responsabile del procedimento di parificazione e deposito.

Tale sovrapposizione contrasta con il generale principio di alterità, poiché la verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da chi presenta il rendiconto. Ciò non comporta l’improcedibilità, ma consente di sollevare rilievi sulla regolarità della gestione.

Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.. La relazione del Collegio dei revisori, pur formalmente idonea, non reca specifiche segnalazioni sulle singole gestioni. Il regolamento di ateneo disciplinava il fondo economale in termini essenziali, senza individuare puntualmente le spese ammissibili né definire un sistema autorizzativo autonomo. La gestione si è attenuta a circolari e prassi interne, mentre il sistema informativo, pur raccordando registro e contabilità, non consentiva una rappresentazione analitica e trasparente delle operazioni.

I reintegri avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a controllo preventivo. La responsabilità dell’agente va valutata nel contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione; ciò non elimina però l’irregolarità della gestione. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati indicati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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