Agente contabile di fatto e restituzione delle somme erroneamente accreditate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 485 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi, per errore dell’amministrazione, riceva somme superiori a quelle contrattualmente dovute e le trattenga invocando una compensazione priva del requisito dell’esigibilità, riveste la qualifica di agente contabile di fatto e risponde della relativa responsabilità contabile, con obbligo di restituzione della differenza. Il maneggio di denaro pubblico rileva anche in assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi, essendo sufficienti il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito. L’art. 21 d.lgs. n. 76/2020, che limita alla condotta dolosa la responsabilità amministrativa, non si estende alla responsabilità contabile pura, che mantiene la propria copertura costituzionale. L’azione del giudice contabile non è impedita dal fallimento del debitore, né dalla pendenza della procedura concorsuale.

Il Fatto

Nella primavera del 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri affidava direttamente a una società consortile due forniture di mascherine: la prima di 5 milioni di mascherine chirurgiche, la seconda di 10 milioni di mascherine FFP2, con acconto del 60% e saldo del 40% alla consegna.

Per errore di due funzionari, l’acconto della prima commessa veniva emesso per un importo dieci volte superiore al dovuto, così che sul conto della società affluivano complessivamente € 27.000.000,00. L’amministratore pro tempore rifiutava la restituzione integrale e versava solo € 1.800.000,00, invocando la compensazione con il saldo delle due commesse. La Procura regionale della Corte dei conti conveniva quindi in giudizio la società, in fallimento, e il suo amministratore, chiedendo la condanna solidale al pagamento di € 10.080.000,00 quale responsabilità contabile da maneggio di denaro pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge le eccezioni di rito della curatela. La giurisdizione contabile permane anche in caso di fallimento del debitore e il giudice contabile può pronunciare la sentenza, i cui effetti confluiranno nella procedura concorsuale, senza che si determini alcuna violazione del bis in idem sostanziale, che si risolve in sede esecutiva.

L’intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri è dichiarato inammissibile: esso non è stato notificato alle parti, l’amministrazione statale avrebbe dovuto essere assistita dall’Avvocatura dello Stato e l’atto amplia il petitum prospettando un credito contrattuale estraneo all’azione della Procura.

Nel merito la Corte ricostruisce la disciplina delle commesse, richiamando l’art. 34 d.l. n. 9/2020, che autorizzava l’acquisizione di dispositivi di protezione e i pagamenti anticipati in deroga al codice dei contratti. Verificato che il termine di consegna decorreva dalla ricezione dell’acconto, il Collegio osserva che il saldo della seconda commessa non era esigibile, mancando l’evento pattuito, e che dunque la compensazione invocata difettava del requisito dell’esigibilità.

Da qui la qualificazione dei convenuti come agenti contabili di fatto. La giurisprudenza di legittimità, qui richiamata, ritiene sufficienti il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito e il maneggio, restando irrilevante il titolo della gestione, che può anche mancare del tutto. Il comportamento tenuto viene qualificato come un anomalo diritto di ritenzione atipico, contrario ai doveri di buona fede e correttezza.

A ciò consegue la condanna solidale alla restituzione di € 9.200.000,00, differenza tra il bonifico erroneo e quanto complessivamente dovuto per la prima commessa. Su tale somma decorrono gli interessi legali dal 18 marzo 2020 e la rivalutazione, oltre agli interessi dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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