Indennità speciale annua dovuta dal giorno dell’assegno di incollocabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 514 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’invalido cui sia stato riconosciuto l’assegno di incollocabilità compete l’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza coincidente con quella dell’assegno stesso, senza necessità di ulteriore istanza amministrativa. Infatti, per effetto del secondo comma dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità sono assimilati a tutti gli effetti, per la durata dell’assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria. L’assenza di prova, a carico dell’ente previdenziale, dello svolgimento di attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri rende dovuta l’indennità dalla medesima data. La domanda proposta in tale prospettiva integra un giudizio di ottemperanza, con condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria, aveva ottenuto con sentenza del tribunale di Benevento il riconoscimento della classifica in prima categoria e, con sentenza di questa Sezione, il diritto all’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° agosto 2008. L’INPS gli aveva poi liquidato l’indennità speciale annua soltanto dal 15 settembre 2020.
Il ricorrente ha quindi chiesto che l’indennità fosse attribuita dalla stessa decorrenza dell’assegno di incollocabilità, richiamando l’art. 7 del d.P.R. n. 834/1981. L’INPS si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver erogato dapprima un assegno accessorio e poi l’indennità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto precisato che la classifica in prima categoria era stata riconosciuta al ricorrente soltanto ai fini dell’equo indennizzo, mentre la pensione privilegiata gli era stata attribuita all’esito di un’istanza amministrativa. Il dato decisivo è però costituito dall’assegno di incollocabilità, riconosciuto con decorrenza dal 1° agosto 2008.
Poiché il ricorrente è titolare di pensione privilegiata e non di guerra, trova applicazione l’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce l’indennità speciale annua ai mutilati e invalidi titolari di pensione privilegiata al 1° dicembre di ogni anno, a condizione che non svolgano attività lavorativa.
La Corte ha richiamato il secondo comma dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità sono assimilati a tutti gli effetti, per la durata dell’assegno, agli invalidi di prima categoria. Da qui la conclusione che, una volta attribuito l’assegno, l’assenza di prova contraria sullo svolgimento di attività lavorativa rendeva dovuta l’indennità dalla medesima data, senza necessità di ulteriore istanza.
La domanda è stata così qualificata come giudizio di ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto l’assegno di incollocabilità. La documentazione dell’INPS, consistente in cedolini pensionistici, non ha dimostrato la natura degli arretrati corrisposti, né è stato prodotto alcun conteggio.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta: l’istanza del 10 luglio 2008 doveva reputarsi implicitamente finalizzata anche al riconoscimento dell’indennità, con conseguente interruzione della prescrizione fino alla sentenza di riconoscimento. L’INPS è stato quindi condannato al pagamento dell’indennità dal 1° agosto 2008, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con rinvio alla sentenza definitiva del regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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