Danno erariale da retribuzioni indebite quantificato al lordo delle ritenute (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 233 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente all’indebita percezione di retribuzioni da parte di un pubblico dipendente che si sia assentato dal servizio mediante esibizione di falsi certificati medici, la quantificazione del danno deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte dei conti, e non al netto degli importi effettivamente percepiti. Il danno erariale si produce solo fino alla data in cui il dipendente perde il diritto allo stipendio per il superamento del periodo di malattia continuativa, e la somma dovuta va ridotta proporzionalmente per i mesi non interamente coperti dalla contestazione. La responsabilità sussiste a titolo di dolo, configurabile quando la condotta di contraffazione e simulazione di infermità evidenzi la volontà cosciente di allontanarsi dal servizio per essere retribuiti senza prestare attività lavorativa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio una graduato dell’Esercito Italiano, in servizio presso un Reggimento del Ministero della Difesa, per sentirla condannare al pagamento di euro 41.420,73 a titolo di danno erariale. Alla convenuta è stato contestato di essersi assentata dal servizio dal 2 febbraio al 31 luglio OMISSIS, presentando 28 certificati medici falsi, apparentemente firmati da un medico che ne ha disconosciuto la firma, e di aver così indebitamente percepito la retribuzione dal 2 febbraio OMISSIS al 2 aprile OMISSIS, data in cui ha perso il diritto allo stipendio per il superamento dei 18 mesi di malattia continuativa. La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Nel corso del giudizio è stata acquisita la comunicazione del Tribunale Militare di Roma, che ha dichiarato la convenuta colpevole dei reati di simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la formale inutilizzabilità della documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa e acquisita al fascicolo in data 10 aprile 2026, trattandosi di deposito effettuato da soggetto non legittimato, non essendo stato effettuato dalla Procura erariale e non avendo l’Amministrazione spiegato intervento. Ha poi dato atto che l’entrata in vigore della l. n. 1 del 2026 non incide sulla fattispecie, vertendosi in ipotesi di danno causato con dolo, in cui non si pongono questioni relative alla prescrizione.

Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: il danno patrimoniale, il nesso di causalità, il rapporto di servizio e l’elemento soggettivo del dolo. In particolare, ha ritenuto che la condotta della convenuta, consistita nell’esibizione di certificati medici falsi al fine di giustificare l’assenza dal servizio e di percepire indebitamente la retribuzione, sia connotata da dolo, desumibile dalla volontarietà del comportamento e dal ricorso a mezzi fraudolenti idonei a indurre in errore i superiori gerarchici.

Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ha aderito solo parzialmente alla tesi della Procura. Ha rilevato che il totale degli importi indicati nei cedolini depositati differisce dalla somma richiesta in citazione, e che, essendo la contestazione limitata dal 2 marzo OMISSIS al 2 aprile OMISSIS, non può essere considerata integralmente la retribuzione percepita nei mesi di marzo e aprile, dovendosi escludere il primo giorno di marzo e considerare solo i giorni 1 e 2 di aprile. Ha quindi rideterminato la somma dovuta in euro 24.503,39, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte (per tutte, Cdc., SS.RR. 12.10.2020, n. 24/2020/QM/SEZ; Sez. I app., 31.1.2023, n. 40; Sez. II app., 16.11.2020, n. 269).

La Corte ha infine condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 24.503,39, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, e alle spese di giudizio, da recuperarsi dal Ministero della Difesa ai sensi degli artt. 212-216 del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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