Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 36 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, intervenuto in corso di giudizio, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo i parametri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come esteso dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia sulla cessazione non esime il giudice dal regolare le spese: in applicazione del principio della soccombenza virtuale, queste si liquidano d’ufficio sulla base degli atti di causa. La condanna segue la verifica della fondatezza originaria della domanda, anche quando l’amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, è titolare di pensione di inabilità diretta liquidata con il sistema misto dal 5.2.2005, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Con istanza del 20.1.2024, inviata all’INPS e al Ministero della Giustizia, ha chiesto il ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, in applicazione dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile il beneficio dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. All’istanza non ha fatto seguito alcun riscontro.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e la condanna alle spese. Costituitasi in giudizio, l’INPS ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio rispetto alla diffida e ha dedotto la cessazione della materia del contendere, avendo adeguato la pensione dal dicembre 2025 con liquidazione degli arretrati. Il ricorrente ha riconosciuto l’intervenuto adempimento e ha insistito per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Sulla base della documentazione prodotta, il Giudice Unico ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La domanda formulata in giudizio risulta integralmente riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale secondo i parametri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021.
Il riconoscimento è avvenuto alla luce dell’estensione prevista dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria. La Corte ha dunque preso atto dell’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, con adeguamento del rateo pensionistico dal mese di dicembre 2025 e corresponsione degli arretrati.
La vicenda processuale non si esaurisce però nella declaratoria di cessazione. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre provvedere d’ufficio alla liquidazione di onorari e diritti, valutando la posizione delle parti sulla base degli atti di causa. Il criterio consente di non far gravare sul ricorrente le spese di un giudizio resosi necessario per ottenere ciò che l’ente avrebbe potuto riconoscere in via amministrativa.
La liquidazione è stata effettuata secondo i criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate. L’importo è stato determinato in euro 500,00, oltre accessori di legge, con condanna dell’INPS al pagamento in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
La pronuncia conferma così che l’adempimento tardivo dell’ente previdenziale, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, incide sull’esito processuale ma non preclude la regolazione delle spese, che resta ancorata alla valutazione della fondatezza originaria della domanda.
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Nota della Redazione
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