La resa del conto si definisce con sentenza monocratica per cessata materia (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 70 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del procedimento spetta al giudice monocratico mediante sentenza, anch’essa monocratica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c. L’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente al deposito dei conti nel termine assegnato, deve essere dichiarata con sentenza motivata e non con decreto monocratico, pur non richiedendo quest’ultimo motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al Magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta ha promosso il giudizio per la resa del conto nei confronti del comune in epigrafe, con ricorso depositato il 12 maggio 2025, in relazione alla gestione 2023 del servizio di tesoreria affidato al tesoriere.

Con decreto n. 14/2025 il giudice designato ha assegnato all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’Ente e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Il comune ha provveduto al deposito entro il termine indicato. Con successivo decreto del 7 novembre 2025 è stata fissata l’udienza di definizione. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento di definizione. Una volta avviato il giudizio per la resa del conto in forma monocratica, ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche in applicazione dell’art. 144 c.g.c.

La fase collegiale, precisa il giudice, è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. La pronuncia aderisce a un orientamento già espresso da altre Sezioni giurisdizionali, richiamate nel testo, secondo cui la definizione del giudizio monocratico non transita per il collegio.

Il giudice esamina poi la forma dell’atto dichiarativo dell’estinzione. Il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Da ciò il giudice trae la conseguenza che il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza, forma ritenuta la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.

Nel merito, risulta che i conti oggetto del giudizio siano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati. Il giudice dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al Magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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