Pensione privilegiata per neoplasia da nanoparticelle in missione all’estero (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 119 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in capo al militare impiegato in missioni internazionali in contesti bellici, esposto a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli esenti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché il militare deve soltanto provare lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e il carattere tumorale della patologia manifestatasi. Grava invece sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio che si fondino sull’assenza di studi scientifici attestanti con certezza la correlazione causale risultano perciò viziati per eccesso di potere. La regola processuale richiamata è quella dell’art. 2087 cod. civ., quale criterio di riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano in congedo, ha partecipato a due missioni internazionali: in Albania dal settembre al dicembre 1991, impiegato come autista nel trasporto di aiuti umanitari, e in Somalia dal 7 settembre 1993 al 14 marzo 1994, con funzioni di conduttore di automezzi, meccanico e trailerista di container. Riferisce di avere operato senza dispositivi di protezione individuale, a contatto con materiali provenienti da zone di guerra e in ambienti contaminati da residui tossici derivanti da esplosioni di munizioni, tra cui quelle all’uranio impoverito.
Nel 2014 gli è stato diagnosticato un carcinoma squamoso tonsillare, trattato con escissione chirurgica, svuotamento linfonodale e radioterapia; il 23.06.2014 ha presentato domanda di pensione privilegiata di settima categoria. Dopo un primo provvedimento di inammissibilità per intempestività, annullato in autotutela, la C.M.O. ha ascritto la menomazione alla 7^ Categoria, Tabella A, d.P.R. n. 915/1978, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere sfavorevole e il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con la richiesta di accertare il diritto alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara ammissibile la domanda, poiché l’inammissibilità già opposta all’istanza amministrativa è stata revocata in autotutela dall’Amministrazione. Quanto alla prescrizione quinquennale eccepita dall’INPS, la Corte rileva che l’eccezione è stata formulata nelle conclusioni ma non sostenuta da alcuna argomentazione nella parte in diritto, e pertanto non può essere accolta.
Nel merito, il giudice affronta il tema centrale del nesso di causalità. Le consulenze tecniche riconoscono che l’esposizione a nanoparticelle metalliche prodotte da esplosioni di materiale bellico è accertata, non avendo l’Amministrazione fornito prova contraria sulla mancata esposizione. La letteratura scientifica colloca tali particelle tra i fattori di rischio potenziali del carcinoma tonsillare, accanto al fumo e al papillomavirus, ma non consente di quantificare la probabilità del ruolo causale o concausale.
La Corte supera l’incertezza scientifica applicando i principi della recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025. Secondo tale indirizzo, in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 cod. civ., il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia insorta abbia carattere tumorale ed sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, consistente nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Ne discende che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica, quando si fondano sull’assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale, risultano viziati per eccesso di potere. Poiché il rapporto di causalità è considerato dalla legge come insito nel tipico rischio professionale, non è necessario un suo riscontro effettivo. Nella specie, la missione in Somalia tra il 1993 e il 1994 è ricondotta al contesto bellico e alle “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla norma, con conseguente accoglimento della domanda.
La Corte condanna quindi le Amministrazioni resistenti al pagamento della pensione privilegiata di settima categoria con decorrenza dal 23.06.2014, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, in applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni legate alla novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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