Assenteismo con falsi certificati: prescrizione e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 174 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa è obbligato, ai sensi dell’art. 55-quinquies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, nonché il danno all’immagine della amministrazione. Nell’azione di responsabilità erariale, l’occultamento doloso del danno realizzato con condotta attiva è in re ipsa rispetto ai reati di truffa o falso, sicché la prescrizione decorre dalla scoperta del danno e non dalla sua commissione. La scoperta coincide con la piena emersione degli elementi costitutivi della vicenda, non con il mero possesso degli strumenti di falsificazione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente della Polizia di Stato, contestandogli un danno complessivo di euro 21.088,34, di cui euro 18.088,34 per indebite retribuzioni ed euro 3.000,00 per danno all’immagine. La pretesa traeva origine dalla condanna penale definitiva per truffa aggravata, falsa attestazione della presenza in ufficio e falsità materiale, realizzate mediante la formazione e l’utilizzo di numerosi certificati medici falsi, per complessivi centosessanta giorni circa di assenza dal servizio.
Il convenuto eccepiva in via preliminare la prescrizione dell’azione, sostenendo che il disvelamento del danno si era compiuto al momento della perquisizione domiciliare, e contestava nel merito la sussistenza del danno, affermando di essere realmente affetto dalla patologia certificata. In via subordinata, contestava la quantificazione operata al lordo delle ritenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come modificato, la prescrizione decorre dalla data del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta. La giurisprudenza contabile richiede un quid pluris rispetto al dolo; per i fatti aventi rilevanza penale, quale la truffa o il falso, l’occultamento può ritenersi in re ipsa, intrinseco nella condotta causativa del danno.
La condotta del convenuto — formazione di falsi certificati con ricettario e timbro del proprio medico di base e apposizione della firma apocrifa — evidenzia la volontà di dissimulare la falsità. La scoperta del danno, osserva la Corte, si verifica quando lo stesso è conoscibile nei suoi elementi costitutivi, all’esito di istruttoria penale o amministrativa. Non rileva la perquisizione, poiché in quel momento la vicenda non era delineata: la scoperta coincide con la richiesta di rinvio a giudizio. Il termine è stato interrotto dagli atti di messa in mora, con applicazione della sospensione di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 per centosettantasei giorni.
Nel merito, la Corte accoglie la domanda. Sussiste il rapporto di servizio e la condotta illecita, accertata con sentenza penale definitiva avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p.. L’elemento soggettivo è il dolo. Quanto al danno da indebita retribuzione, il Collegio ribadisce che lo stato di malattia deve essere certificato da un medico competente, non potendo essere desunto aliunde: irrilevanti il riconoscimento della causa di servizio e le dichiarazioni di terzi. La quantificazione al lordo è corretta secondo le Sezioni Unite n. 24/2020.
Quanto al danno all’immagine, lo stesso è autonomamente risarcibile ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 ed è intrinsecamente collegato alla condotta assenteistica, protrattasi per più anni, con lesione del decoro e del prestigio dell’amministrazione. Il convenuto è condannato al pagamento complessivo di euro 21.088,34, oltre rivalutazione e interessi legali, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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