Responsabilità medica erariale esclusa per difetto di colpa grave e nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 29 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto da attività sanitaria, la transazione stipulata dall’azienda ospedaliera con il paziente danneggiato costituisce un mero elemento sintomatico del danno, privo di efficacia vincolante, e non prova gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità. La responsabilità del sanitario presuppone una colpa grave in concreto, che il giudice contabile deve accertare con riferimento alla singola condotta, alla luce della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e dell’esigibilità del comportamento dovuto. Il regime della responsabilità civile della struttura, fondato anche sulla colpa lieve, non è trasponibile nel giudizio erariale, che esige la prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo qualificato. Il mero rinvio alle risultanze della CTU civile non consente di desumere la gravità della colpa, né la specifica condotta ascritta a ciascun convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento di un danno erariale indiretto di euro 27.074,02, oltre rivalutazione e interessi, corrisposto da un’azienda ospedaliera a seguito di una transazione approvata con deliberazione del 2019. Il danno originava da un sinistro per mancata diagnosi di una neoplasia polmonare, per il quale il paziente aveva citato in sede civile la struttura sanitaria.
Secondo la prospettazione accusatoria, il danno sarebbe stato addebitabile a due sanitari che avevano partecipato al percorso assistenziale: un direttore di struttura complessa e un dirigente medico ortopedico. L’omissione contestata consisteva nella mancata comunicazione al paziente degli esiti di un esame radiografico del torace e nella mancata registrazione dello stesso nella cartella clinica. Entrambi i convenuti si costituivano, eccependo la prescrizione, la decadenza e la carenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto le eccezioni relative al regime della legge n. 24/2017, rilevando che la condotta dannosa si era verificata nel 2011, prima dell’entrata in vigore della disciplina, priva di efficacia retroattiva. Ha inoltre escluso l’operatività della decadenza, riferita esclusivamente all’azione di rivalsa e non a quella di responsabilità amministrativa. Quanto alla prescrizione, ha ribadito che il dies a quo decorre dal pagamento, momento dell’effettivo depauperamento patrimoniale del soggetto pubblico, e non dalla data del sinistro.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui l’accordo transattivo è soltanto un elemento indicativo del danno, non avente efficacia vincolante nel giudizio erariale. Ha quindi esaminato l’impianto accusatorio, fondato essenzialmente sul parere del Collegio Medico Legale richiesto dalla Procura.
Il Collegio ha rilevato che né il parere né l’atto di citazione delineano le condotte specifiche ascritte ai singoli convenuti, né i profili di colposità e il grado di gravità delle rispettive colpe. Il mero rinvio alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio civile non consente di desumere l’intensità della colpa, che nel giudizio contabile deve essere grave.
È stata esclusa la conoscibilità dell’esame radiografico da parte dei convenuti: l’indagine non era necessaria per l’intervento ortopedico, non era stata richiesta dai sanitari e non risultava registrata nella cartella clinica. La responsabilità erariale è personale e le condotte vanno individualizzate; non è ammessa alcuna forma di responsabilità oggettiva o colpa d’apparato.
La Corte ha inoltre confermato l’insussistenza del nesso causale, sia pure valutato secondo il criterio del più probabile che non. È mancata la prova che l’omissione abbia inciso sull’evoluzione della malattia, essendo stato riconosciuto in transazione il solo danno psichico di lieve entità. La domanda è stata pertanto rigettata, con assoluzione dei convenuti nel merito e liquidazione delle spese legali a carico dell’azienda sanitaria.
Nota della Redazione
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